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Risarcimento danni casa con difetti di costruzione, ecco come farsi ripagare: attenzione a scadenze e perizia tecnica

Risarcimento danni casa con difetti di costruzione, ecco come farsi ripagare: attenzione a scadenze e perizia tecnica
Difetti di costruzione di un immobile appena comprato: chi è responsabile del danno? Quali tutele mette a disposizione la legge? Scopriamolo insieme
Hai appena acquistato un appartamentino di nuova costruzione e dopo qualche mese ti sei accorto che ci sono difetti di costruzione o malfunzionamenti dell’immobile. Cosa fare? A chi chiedere il risarcimento del danno? Quali sono le tutele previste per legge? Ecco tutte le risposte.

Innanzitutto va detto che, in linea di massima, le nuove abitazioni godono di una garanzia fino a 10 anni dal momento della stipula del rogito. Inoltre, il codice civile offre due diverse tipologie di tutele per chi acquista un immobile e si accorge solo in un secondo momento che sono presenti dei difetti.

Difformità e vizi dell’opera
Nella prima tipologia rientrano i cd. difetti semplici o comunque vizi di portata non grave dell’opera, per i quali è necessario ricorrere agli artt. 1667 e 1668 del codice civile, i quali disciplinano la responsabilità del costruttore.

Tali difetti, possono includere difformità rispetto a quanto pattuito con l’impresa edile, ad esempio: infissi che si chiudono male o una pendenza non ottimale del terrazzo.
In questo caso, secondo il codice civile, la garanzia del costruttore ha una validità di 2 anni. Affinché la garanzia sia valida, l’acquirente dovrà denunciare i vizi entro 60 giorni dalla loro scoperta. Inoltre, potrà intraprendere un’azione legale nei confronti della ditta costruttrice, entro 2 anni dalla consegna dell’immobile.

Per legge, il costruttore è tenuto ad eliminare il difetto a proprie spese, in quanto ha consegnato l’opera violando le prescrizioni contrattuali o le regole dell’arte. In alternativa, potrà applicare una diminuzione del prezzo dell’opera oltre al risarcimento per l’eventuale danno.

Rovina e gravi difetti di immobili
La seconda azione esperibile è quella in caso di rovina e difetti degli immobili. L’art. 1669 del c.c. infatti prescrive la responsabilità a carico dell’appaltatore in caso di rovina o gravi difetti dell’immobile, causati da irregolarità della costruzione o vizi del suolo, che si manifestano entro 10 anni dal compimento dell’opera.
Ciò significa che in caso di gravi difetti dell’immobile la responsabilità è del costruttore nei confronti del proprietario che denunci i difetti entro 10 anni dal compimento dell’opera. Solitamente deve trattarsi di problemi che mettono a rischio la staticità e la conservazione dell’edificio quali crepe nel muro o problemi di infiltrazione dello stabile.

L’azione prevista dall’art. 1669 c.c. è diretta ad ottenere il risarcimento del danno, il quale varia a seconda della natura e della gravità dei difetti dell’immobile. Pertanto, tale risarcimento, in caso di:
  • rovina totale dell’immobile, è pari all’intero valore di quest’ultimo;
  • rovina parziale, è pari al valore della parte danneggiata;
  • pericolo di rovina, va commisurato al costo dei lavori necessari per eliminare il pericolo o per ricostruire l’edificio con le stesse caratteristiche;
  • gravi difetti, è pari alla differenza tra il valore che l’immobile avrebbe senza difetti e quello che realmente ha con gli stessi.


Come agire contro il costruttore?
Tali problemi sono soggetti a una garanzia di 10 anni, con l’obbligo di denunciarli alla ditta entro un anno dalla scoperta e solo dopo aver accertato la responsabilità del costruttore tramite una perizia tecnica. L’eventuale azione legale potrà essere avviata entro un anno dalla suddetta denuncia.


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