Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

La riqualificazione di due atti come negozio complesso a fini d'imposta è illegittima

Fisco - -
La riqualificazione di due atti come negozio complesso a fini d'imposta è illegittima
Non è più possibile, alla luce della nuova interpretazione data all'art. 20 T.u.r., riqualificare due distinti negozi come atto complesso, al fine di ottenere un'imposta di registro maggiore.
La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza n. 1467 del 30 maggio 2019 ha emesso una delle prime pronunce relative alla nuova Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018 art. 1 comma 1084).
In particolare, il caso traeva origine dalla vicenda di un soggetto titolare di una S.p.A. il quale, dopo aver costituito una S.r.l. tramite conferimento di ramo d’azienda comprendente un immobile, aveva ceduto l’intera partecipazione posseduta nella S.r.l. ad altra diversa società.
In seguito a tale operazione, il contribuente provvedeva ad assolvere gli obblighi tributari pagando un’imposta di registro in misura fissa, concernendo gli atti in questione, a suo avviso, esclusivamente un conferimento di ramo d’azienda e una successiva cessione delle quote.
L’Ufficio controlli dell’Agenzia delle Entrate non condivideva tale ricostruzione e, collegando le due operazioni, affermava che nel caso di specie potesse configurarsi un rapporto complesso caratterizzato da un’unica causa reale: la cessione del ramo d’azienda avente ad oggetto un bene immobile. Per questo motivo, emetteva un avviso di liquidazione nei confronti del contribuente al fine di recuperare la maggior imposta evasa.
Secondo L’Ufficio controlli, invero, non sarebbe giustificabile, sia sotto il profilo logico che economico, l’interesse a concludere un trasferimento d’azienda prima attraverso un conferimento in una società costituita ad hoc, e poi mediante cessione delle quote sociali, il tutto in meno di 48 ore. Emergerebbe, in altre parole, un indebito risparmio d’imposta.
La Commissione tributaria, al fine di dirimere la questione, ha preso le mosse dalla formulazione letterale dell’art. 20 del T.u.r, il quale prevede che: “l’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente”.
Tale disposizione è stata oggetto nel tempo di diverse interpretazioni, e questo ha ingenerato una certa confusione, come emerge anche dal caso sottoposto all’attenzione dei giudici.
Dopo avere analizzato le argomentazioni presentate dalle parti, la Commissione tributaria conclude accogliendo le istanze del contribuente, sulla base dell’attenta interpretazione dell’art. 20 in questione, alla luce delle vicende normative sopravvenute.
In particolare, affermano i giudici, a fronte della lettura - ormai superata - attuata dall’Ufficio controlli, che ha considerato le due distinte operazioni come unica, è intervenuta la Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017), la quale ha escluso che più atti possano essere riqualificati come unico negozio complesso interpretando in modo nuovo l’art. 20 in esame.
La Legge di Bilancio 2019, poi, non ha fatto che rafforzare tale ultima prescrizione normativa, chiarendo “natura e portata dell’art. 1 comma 87 lett. a) della citata L. n. 205/2017, definendola interpretazione autentica dell’art. 20 in questione”.
Si rende quindi necessario, afferma la Commissione nell’accogliere l’appello del contribuente e respingendo l'infondata pretesa erariale dell'Agenzia delle Entrate, “applicare correttamente e retroattivamente tale recente normativa alla fattispecie in esame”.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.