La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con
sentenza n. 1467 del 30 maggio 2019 ha emesso una delle prime pronunce relative alla nuova
Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018 art. 1 comma 1084).
In particolare, il caso traeva origine dalla vicenda di un soggetto titolare di una S.p.A. il quale, dopo aver costituito una S.r.l. tramite conferimento di ramo d’azienda comprendente un immobile, aveva ceduto l’intera partecipazione posseduta nella S.r.l. ad altra diversa società.
In seguito a tale operazione, il
contribuente provvedeva ad assolvere gli obblighi tributari pagando un’
imposta di registro in misura fissa, concernendo gli atti in questione, a suo avviso, esclusivamente un
conferimento di ramo d’azienda e una
successiva cessione delle quote.
L’Ufficio controlli dell’Agenzia delle Entrate non condivideva tale ricostruzione e, collegando le due operazioni, affermava che nel caso di specie potesse configurarsi
un rapporto complesso caratterizzato da un’unica causa reale: la cessione del ramo d’
azienda avente ad oggetto un bene immobile. Per questo motivo, emetteva un avviso di liquidazione nei confronti del contribuente al fine di recuperare la maggior imposta evasa.
Secondo L’Ufficio controlli, invero, non sarebbe giustificabile, sia sotto il profilo logico che economico, l’interesse a concludere un trasferimento d’azienda prima attraverso un conferimento in una società costituita ad hoc, e poi mediante cessione delle quote sociali, il tutto in meno di 48 ore. Emergerebbe, in altre parole, un indebito risparmio d’imposta.
La Commissione tributaria, al fine di dirimere la questione, ha preso le mosse dalla formulazione letterale dell’art. 20 del T.u.r, il quale prevede che: “l’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente”.
Tale disposizione è stata oggetto nel tempo di diverse interpretazioni, e questo ha ingenerato una certa confusione, come emerge anche dal caso sottoposto all’attenzione dei giudici.
Dopo avere analizzato le argomentazioni presentate dalle parti, la Commissione tributaria conclude accogliendo le istanze del contribuente, sulla base dell’attenta
interpretazione dell’art. 20 in questione, alla luce delle vicende normative sopravvenute.
In particolare, affermano i giudici, a fronte della lettura - ormai superata - attuata dall’Ufficio controlli, che ha considerato le due distinte operazioni come unica, è intervenuta la Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017), la quale ha escluso che più atti possano essere riqualificati come unico negozio complesso interpretando in modo nuovo l’art. 20 in esame.
La Legge di Bilancio 2019, poi, non ha fatto che rafforzare tale ultima prescrizione normativa, chiarendo “natura e portata dell’art. 1 comma 87 lett. a) della citata L. n. 205/2017, definendola interpretazione autentica dell’art. 20 in questione”.
Si rende quindi necessario, afferma la Commissione nell’accogliere l’appello del contribuente e respingendo l'infondata pretesa erariale dell'Agenzia delle Entrate, “applicare correttamente e retroattivamente tale recente normativa alla fattispecie in esame”.