Partendo dal rimborso chilometrico, questo spetta ai lavoratori quando:
- si recano in un luogo diverso dalla sede abituale,
- lo fanno per svolgere compiti e mansioni per conto dell’azienda e
- per muoversi utilizzano un mezzo proprio (come un’auto di proprietà o a noleggio).
Veniamo alla trasferta di lavoro. Anche questa è totalmente diversa dal tragitto casa-lavoro. La trasferta consiste in un’assegnazione temporanea di un lavoratore a una sede diversa da quella consueta, per esigenze aziendali. Oltre alla retribuzione standard, i trasfertisti hanno diritto a ricevere ristori integrativi, sotto forma di rimborsi spese oppure di un’indennità. Inoltre questa tipologia di rimborso, a seconda che si tratti di trasferta sul territorio italiano o all'estero, ha diverso valore e diversa è anche la tassazione. Infatti parte del rimborso è esente da tassazione.
Infine veniamo al focus di questo articolo. Cosa succede per il tragitto casa-lavoro? È previsto un rimborso?
In realtà vediamo che, nella maggior parte dei casi, non è previsto alcun tipo di rimborso spese per questi lavoratori. C'è però un'eccezione, che è stata stabilita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza C-266 emessa nel 2014, per poi essere recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 66/2003, Norme in materia di orario di lavoro. Nella sentenza, la Corte afferma l’obbligo - per i datori di lavoro - di retribuire il tempo impiegato per recarsi a lavoro per i lavoratori privi di una sede fissa.
Il rimborso verrà corrisposto al dipendente direttamente in busta paga. Il calcolo viene effettuato sulla base dell'orario di partenza e di arrivo del dipendente, a seconda del salario orario che il dipendente percepisce.
A differenza delle trasferte, tali rimborsi sono tassati regolarmente, senza alcuna deduzione, quindi rientrano a pieno nel calcolo del reddito individuale IRPEF e ai fini INPS.
In definitiva, possiamo dire che questo tempo verrà conteggiato in aggiunta al normale orario di lavoro e retribuito e tassato come tale.