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Dichiarazione di paternità e mantenimento dei figli

Famiglia - -
Dichiarazione di paternità e mantenimento dei figli
Dopo la sentenza di dichiarazione giudiziale di paternità il padre ha l'obbligo di rimborsare all'altro genitore le spese sostenute per il mantenimento dei figli fino al momento della dichiarazione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14417 del 14 luglio 2016, ha avuto modo di fornire ulteriori interessanti precisazioni in tema di diritto al mantenimento in caso di dichiarazione giudiziale di paternità successiva alla nascita dei figli (artt. 277, 261 e 148 codice civile).

In questo caso, il genitore che per anni ha provveduto da solo al mantenimento dei figli ha diritto a vedersi rimborsare la metà delle spese sostenute? E, in caso di risposta affermativa, come va quantificato l'importo dovuto?

Nel caso esaminato dalla Corte, la Corte d'Appello di Ancona aveva rigettato l'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale che aveva condannato un genitore al pagamento di oltre € 40.000 in favore dell'altro, a titolo di rimborso delle spese sopportate dalla nascita dei due figli gemelli, fino alla proposizione del ricorso per la dichiarazione della paternità.

Secondo la Corte, infatti, il Giudice di primo grado aveva correttamente dato rilievo alle spese effettivamente sostenute per il mantenimento, da rapportare anche alle capacità economiche dell'altro genitore, anche se tali condizioni "hanno consentito, per ragioni inerenti al loro collocamento geografico, ai figli di godere di un più elevato tenore di vita rispetto a quello che, con le stesse somme, avrebbero potuto godere in Italia".

Secondo il Giudice d'appello, infatti, l'obbligo di mantenimento è collegato allo status di genitore, con la conseguenza che decorre dalla nascita del figlio.

Di conseguenza, "l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato, ha diritto di regresso per la corrispondente quota", secondo le regole di cui all'art. 1299 codice civile.

Per quanto riguarda, poi, l'importo della restituzione dovuta, secondo la Corte d'appello, esso trova "limite negli esborsi in concreto o presumibilmente sostenuti dal genitore che ha per l'intero sostenuto le spese" e, in ogni caso, "non può prescindere nè dalla considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e nel tempo variabili esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore".

Giunti al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione riteneva corrette le valutazioni effettuate dal giudice di secondo grado.

Peraltro, la Corte osservava come le censure sollevate dal ricorrente tendessero "a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze processuali", chiedendo alla Corte di effettuare un nuovo accertamento di fatto, inammissibile in sede di giudizio di Cassazione, ai sensi dell'art. 360 codice di procedura civile.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione riteneva che non fossero emersi elementi che consentissero di giungere a conclusioni diverse rispetto a quelle cui era giunta la Corte d'appello.

Conseguentemente, la Cassazione rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


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