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Perdita dei bagagli in aereo e danno da vacanza rovinata

Perdita dei bagagli in aereo e danno da vacanza rovinata
Danno da vacanza rovinata in caso di smarrimento dei bagagli da parte della compagnia aerea.
Il Giudice di Pace di Catania, con la sentenza n. 1926 del 2014, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di "danno da vacanza rovinata".

Nel caso esaminato dal giudice, due turisti avevano agito in giudizio nei confronti dell'agenzia che aveva organizzato una crociera, che prevedeva la partenza dall'aeroporto di Catania.

Ebbene, in occasione della crociera, erano stati persi i bagagli, che erano stati "ritrovati e recapitati dopo alcuni giorni di navigazione, quasi al termine della crociera".

Nel caso di specie, in particolare, gli attori avevano imbarcato tre bagagli in aereo ma, giunti a destinazione, né constatavano la mancata riconsegna.

Gli attori, dunque, provvedevano a denunciare lo smarrimento, oltre a segnalare il fatto alla compagnia di navigazione.

Chiaramente, gli attori subivano un notevole un disagio a seguito dello smarrimento, tanto che i medesimi erano stati costretti "ad acquistare alcuni beni per sopperire alle prime necessità", dal momento che due valigie su tre erano state recapitate dopo alcuni giorni, mentre il terzo bagaglio erra stato riconsegnato solo all'ultima tappa della crociera e, peraltro, la valigia risultava, altresì, danneggiata.

I due viaggiatori, dunque, decidevano di agire in giudizio, al fine di chiedere anche il risarcimento per la vacanza rovinata a causa dello smarrimento dei bagagli.

La compagnia di crociera si difendeva in giudizio evidenziava come "nessun inadempimento potesse esserle attributo", considerato anche che il personale della nave aveva provveduto a fornire agli attori "un kit di emergenza per ognuno di loro" e a mettere loro a disposizione "il guardaroba della nave, oltre ad un servizio di sartoria e di lavanderia, al fine di consentire agli attori di poter comunque godere della loro vacanza".

Secondo la compagnia, inoltre, nel caso di specie, lo smarrimento del bagaglio non poteva esserle imputato, in quanto i bagagli erano stati consegnatia distinte società che si occupano della movimentazione del traffico, del carico e dello scarico dei bagagli".

Per quanto riguardava il danno non patrimoniale, lo stesso, secondo la convenuta, non andava riconosciuto, dal momento che lo stress subito dagli attori non poteva "certamente considerarsi circostanza tale da integrare tale forma di danno".

Quanto al "danno da vacanza rovinata", nemmeno tale voce di danno poteva essere riconosciuta, dal momento che tale danno si riferisce unicamente ai viaggi e alle vacanze "tutto compreso", mentre non comprende il campo dei trasporti aerei.

Dal punto di vista, infine, del danno patrimoniale, la Compagnia rilevava "che i bagagli sono stati rinvenuti e restituiti", con la conseguenza che non poteva ritenersi verificato alcun decremento patrimoniale.

Il Giudice di Pace, pronunciatosi sulla questione, evidenziava come apparisse evidente che i passeggeri fossero stati costretti a “privarsi dei propri beni ed effetti personali per almeno la metà della crociera”.

Dunque, in applicazione di quanto previsto dall’art. 22 della Convenzione di Montreal, doveva riconoscersi ai passeggeri stessi il diritto “ad una compensazione pecuniaria sino a mille diritti speciali (ovvero circa 1.100 euro)”.

In particolare, secondo il Giudice, “nel commisurare il quantum del risarcimento per lo smarrimento o la perdita del bagaglio, il giudice tiene conto dei giorni in cui il soggetto non ha potuto usufruire del bagaglio; dovendo inoltre rimborsare anche le spese (vive) sostenute per l’acquisto di beni (nuovi) di prima necessità, a causa dello smarrimento del bagaglio, previa esibizione dello scontrino, che quanto eventualmente acquistato in base anche alla motivazione del viaggio (es. vestiti per partecipare ad un congresso, matrimonio), nonché le eventuali e ulteriori spese affrontate dal passeggero per il recupero del bagaglio”.

Di conseguenza, anche nel caso di specie, doveva essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito e al rimborso delle spese sostenute, a nulla rilevando il fatto che la compagnia di crociera avesse fornito ai medesimi un kit di prima necessità. Infatti, il risarcimento doveva considerarsi dovuto “per il sol fatto che i passeggeri vengono privati di quanto da loro portato in viaggio, per soddisfare le proprie esigenze personali, e di quanto di loro appartenenza; circostanza questa da sola idonea a turbare, anche parzialmente, ogni vacanza”.


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