Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha avuto come protagonisti tre soggetti, i quali avevano agito in giudizio nei confronti dell’ULSS di Bassano del Grappa, al fine di ottenere la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti a seguito della morte di un proprio congiunto, causata dalla condotta colposa dell’ente convenuto.
Nello specifico, gli attori avevano evidenziato che il defunto, già sofferente per alcune patologie, era stato sottoposto a delle analisi, che avevano mostrato “un allarmante livello del valore del potassio”.
Gli esiti di tali analisi, tuttavia, non erano stati comunicati al medico curante, “nonostante che i valori suddetti evidenziassero un imminente pericolo di vita del paziente”.
Il Tribunale di Bassano del Grappa, pronunciatosi in primo grado, aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta, “ritenendo insussistente un obbligo di comunicazione urgente degli esiti dell'accertamento in capo all'Azienda sanitaria, obbligo non previsto da alcuna specifica disposizione normativa”.
La sentenza era stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia, con la conseguenza che i congiunti del paziente defunto avevano deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione ai ricorrenti, sulla base dei motivi che si vanno di seguito ad esporre.
Osservava la Cassazione, in primo luogo, che in capo alla struttura ospedaliera sussiste “uno specifico obbligo di prestazione” ed “un correlato dovere di protezione del paziente”.
Pertanto, secondo la Corte, “al di là ed a prescindere da qualsivoglia disposizione normativa in materia”, rientra tra i doveri dell’ULSS quello di proteggere la salute del paziente mediante “una tempestiva ed immediata attivazione in presenza di una evidente situazione di pericolo di vita”.
Precisava la Cassazione, dunque, che, laddove “una tempestiva segnalazione al sanitario competente” possa, sul piano probabilistico, scongiurare l'esito letale della malattia del paziente, il ritardo di comunicazione “si risolve nella violazione del precetto di cui all'art. 1176, secondo comma, del codice civile” (diligenza nell’adempimento).
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dai congiunti del paziente defunto, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello di Venezia, affinchè la medesima procedesse ad un nuovo esame dei fatti di causa, sulla base dei principi sopra enunciati.