La donazione, secondo l'art. 769 del codice civile, è un contratto con cui una persona (il donante) arricchisce un'altra (il donatario), trasferendo un proprio diritto senza pretendere nulla in cambio, per spirito di liberalità. Nonostante questo, non tutte le liberalità costituiscono donazioni; lo sono solo quando comportano un incremento patrimoniale per il donatario e una corrispondente diminuzione del patrimonio del donante.
La donazione ordinaria richiede la forma dell'atto pubblico (art. 782 c.c.), sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.
La donazione di strumenti finanziari può essere realizzata anche tramite un ordine di bonifico impartito dal soggetto intestatario all'istituto di credito. Per tale fattispecie vale il principio di diritto secondo cui il“trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore" (Cass., sent. n. 18725/2017).
La donazione di strumenti finanziari può essere realizzata anche tramite un ordine di bonifico impartito dal soggetto intestatario all'istituto di credito. Per tale fattispecie vale il principio di diritto secondo cui il“trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore" (Cass., sent. n. 18725/2017).
Secondo il recente indirizzo della Corte di Cassazione, la tassazione scatta solo se tali liberalità risultano da atti sottoposti a registrazione, oppure se sono registrate volontariamente o se, avendo valore superiore a 1 milione di euro, la loro effettuazione viene dichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi. A queste conclusioni, nella specie, è pervenuta la Sezione tributaria della Cassazione nella sentenza n. 7442 depositata il 20 marzo 2024.
Significativo è che la decisione sconfessi la Circolare 30/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate, qualificata come “non condivisibile”, “imprecisa” e “incompleta” nella parte in cui, genericamente, asserisce che l'imposta di donazione si applica alle “liberalità tra vivi che si caratterizzano per l'assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)”. Si legge infatti nella menzionata circolare: «L’imposta sulle successioni e donazioni si applica alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, nonché alle altre liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)».
Più nel dettaglio, la Corte di Cassazione ha chiarito diversi aspetti relativi alla tassazione delle donazioni indirette, in particolare riguardo ai bonifici bancari tra parenti, come quelli tra genitori e figli. Di seguito una sintesi dei punti principali che emergono dalla normativa e dalla giurisprudenza.
Donazione indiretta e imposta di registro
La donazione indiretta, come un bonifico bancario da un genitore a un figlio per l'acquisto di un immobile, non è soggetta all'imposta di registro se non vi è un atto scritto. Infatti, l'imposta di registro si applica solo sugli atti scritti (come quelli notarili). Di conseguenza, quando una donazione avviene informalmente, ad esempio con un bonifico bancario, non è dovuta alcuna imposta. Questo principio è stato confermato dalla Cassazione, eliminando anche la necessità che il notaio specifichi nel rogito che il denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile è stato donato dai genitori.
Donazione per l'acquisto di un immobile
Nel caso di una donazione indiretta destinata all'acquisto di un immobile, come un bonifico da parte di un genitore al figlio, se l'acquisto viene finalizzato attraverso un rogito notarile, non vi è obbligo di pagare l'imposta di registro o l'imposta sulle donazioni, a condizione che l'importo non superi la franchigia prevista per le donazioni (1 milione di euro tra genitori e figli). La precisazione da parte del notaio, nell'atto di compravendita, riguardante l'origine del denaro non influisce sulla tassazione della donazione.
Donazione diretta e tassazione
Diverso è il caso della donazione diretta, dove il genitore dona denaro al figlio senza specificare un fine (come l'acquisto di una casa). Se la somma donata è di modico valore (determinato in relazione alle condizioni economiche del donante), la donazione non richiede un atto notarile formale e non è soggetta a tassazione. Tuttavia, per somme più significative, che non possono essere considerate di modico valore, è necessario un atto notarile e l'imposta di registro può essere applicata. La modicità del valore dipende dalle circostanze del donante. Un importo può essere considerato modico per una persona con un reddito elevato, ma non per una con un reddito basso. Se l'importo donato supera la franchigia di 1 milione di euro (o 1,5 milioni nel caso di un figlio con disabilità grave), l'eccedenza è soggetta all'imposta sulle donazioni, con un'aliquota del 4% sulla somma eccedente la franchigia.
Limiti alla donazione tramite bonifico
La franchigia fiscale di 1 milione di euro è il limite entro cui non si applicano imposte sulle donazioni. L'imposizione fiscale scatta solo per il donatario (il figlio), se l'importo complessivo supera tale soglia. Nel caso di donazioni finalizzate all'acquisto di un bene specifico (donazione indiretta), come un immobile, non è dovuta l'imposta di registro, a meno che non si tratti di una donazione diretta di non modico valore.
Frammentazione dei bonifici
Non è necessario frammentare i bonifici per evitare la tassazione, in quanto l' Amministrazione finanziaria potrebbe comunque considerare i vari bonifici come parte di un unico progetto di donazione, soggetto alla stessa tassazione. Anche se il genitore suddividesse l'importo in più tranches, l'Agenzia delle Entrate potrebbe interpretare l'operazione come un'unica donazione e applicare la tassazione prevista, nel caso in cui si superi la soglia di esenzione.
La donazione indiretta, come un bonifico bancario da un genitore a un figlio per l'acquisto di un immobile, non è soggetta all'imposta di registro se non vi è un atto scritto. Infatti, l'imposta di registro si applica solo sugli atti scritti (come quelli notarili). Di conseguenza, quando una donazione avviene informalmente, ad esempio con un bonifico bancario, non è dovuta alcuna imposta. Questo principio è stato confermato dalla Cassazione, eliminando anche la necessità che il notaio specifichi nel rogito che il denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile è stato donato dai genitori.
Donazione per l'acquisto di un immobile
Nel caso di una donazione indiretta destinata all'acquisto di un immobile, come un bonifico da parte di un genitore al figlio, se l'acquisto viene finalizzato attraverso un rogito notarile, non vi è obbligo di pagare l'imposta di registro o l'imposta sulle donazioni, a condizione che l'importo non superi la franchigia prevista per le donazioni (1 milione di euro tra genitori e figli). La precisazione da parte del notaio, nell'atto di compravendita, riguardante l'origine del denaro non influisce sulla tassazione della donazione.
Donazione diretta e tassazione
Diverso è il caso della donazione diretta, dove il genitore dona denaro al figlio senza specificare un fine (come l'acquisto di una casa). Se la somma donata è di modico valore (determinato in relazione alle condizioni economiche del donante), la donazione non richiede un atto notarile formale e non è soggetta a tassazione. Tuttavia, per somme più significative, che non possono essere considerate di modico valore, è necessario un atto notarile e l'imposta di registro può essere applicata. La modicità del valore dipende dalle circostanze del donante. Un importo può essere considerato modico per una persona con un reddito elevato, ma non per una con un reddito basso. Se l'importo donato supera la franchigia di 1 milione di euro (o 1,5 milioni nel caso di un figlio con disabilità grave), l'eccedenza è soggetta all'imposta sulle donazioni, con un'aliquota del 4% sulla somma eccedente la franchigia.
Limiti alla donazione tramite bonifico
La franchigia fiscale di 1 milione di euro è il limite entro cui non si applicano imposte sulle donazioni. L'imposizione fiscale scatta solo per il donatario (il figlio), se l'importo complessivo supera tale soglia. Nel caso di donazioni finalizzate all'acquisto di un bene specifico (donazione indiretta), come un immobile, non è dovuta l'imposta di registro, a meno che non si tratti di una donazione diretta di non modico valore.
Frammentazione dei bonifici
Non è necessario frammentare i bonifici per evitare la tassazione, in quanto l' Amministrazione finanziaria potrebbe comunque considerare i vari bonifici come parte di un unico progetto di donazione, soggetto alla stessa tassazione. Anche se il genitore suddividesse l'importo in più tranches, l'Agenzia delle Entrate potrebbe interpretare l'operazione come un'unica donazione e applicare la tassazione prevista, nel caso in cui si superi la soglia di esenzione.