L'art.
659 c.p., rubricato “
disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” punisce, con l'
arresto fino a tre mesi o con l'
ammenda fino a 309 euro,
“chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici”.
L'accertamento dell'entità del rumore, in questi casi, va effettuato basandosi su parametri riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell'ambiente dove i rumori vengono percepiti.
La vicenda in questione ha come protagonista il
proprietario di tre galli, accusato dai vicini di non aver impedito che il canto degli animali, tenuti nel cortile del complesso condominiale, disturbasse il riposo dei condomini.
Condannato sia in primo che in secondo grado a 20 giorni di arresto, l’uomo presentava
ricorso in Cassazione, lamentando la mancanza di un approfondito accertamento in merito al superamento della
soglia di normale tollerabilità delle emissioni sonore, nonché il mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche, dato che i giudici non avevano tenuto conto dell'età e del comportamento processuale collaborativo dell'
imputato.
La
Corte di Cassazione, però, con la
sentenza n. 41601/2019 ha respinto tutte le doglianze, ritenendo, in primo luogo, che la valutazione di tollerabilità compiuta dai giudici di merito fosse stata sufficientemente approfondita, essendosi questi basati sulle testimonianze dei vicini, dalle quali era emerso che i galli erano soliti cantare sia di giorno che di notte.
Nonostante le proteste dei condomini e i richiami formali dell'amministratore di condominio, tale situazione si era prolungata per oltre un anno, provocando disagi ai vicini, dal momento che impediva loro di dormire regolarmente e di compiere in modo sereno le ordinarie attività domestiche giornaliere, tanto da spingere uno dei condomini a cambiare casa.
Oltretutto, le dichiarazioni dei testimoni erano sorrette dalle risultanze dell'
accertamento tecnico compiuto, per mezzo del quale erano stati registrati eventi sonori con una frequenza di 10 secondi uno dall'altro. Inoltre, era emerso che i suoni erano ulteriormente amplificati dal fatto che i galli in questione rispondessero ai richiami di altri galli presenti nelle vicinanze.
Per quanto riguarda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte ha rilevato che, di fatto, l’imputato aveva manifestato un totale disinteresse nei confronti dei propri vicini, non curandosi delle loro rimostranze per lungo tempo.
Date queste premesse, la Cassazione ha ritenuto integrata la fattispecie contravvenzionale di cui all'art.
659 c.p. e ha ritenuto sussistente anche l'
elemento psicologico del reato, in ragione del fatto che, nonostante i richiami e le segnalazioni fossero risalenti, il
ricorrente non aveva fatto alcunché per contenere le emissioni sonore prodotte dai suoi galli. E non solo: il non aver ovviato alla situazione di disagio, secondo la Corte, sarebbe idoneo ad integrare il
dolo eventuale.
La Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente a pagare le spese processuali.