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Commette reato chi si impossessa di reperti fossili senza denunciarne il ritrovamento

Commette reato chi si impossessa di reperti fossili senza denunciarne il ritrovamento
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un imputato che si era impossessato di alcuni reperti fossili, senza nemmeno denunciarne il ritrovamento.
Se troviamo dei fossili, dobbiamo denunciarne la scoperta?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47825 del 17 ottobre 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato, la Corte d’appello di Trento aveva confermato la condanna di un imputato per il reato di cui all’art. 175, lett. b) del d. lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), del quale questi era stato accusato per non avere regolarmente denunciato le scoperte casuali di reperti paleontologici preziosi.

Ritenendo la decisione ingiusta, l’imputato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione all’imputato, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che la Corte d’appello aveva, del tutto correttamente, ritenuto, che i fossili di cui l’imputato aveva omesso la denuncia di rinvenimento, devono ritenersi “beni culturali”, di cui all’art. 10 del Codice dei beni culturali, dal momento che il comma 4 di tale disposizione definisce come “beni culturali” anche “le cose che interessano la paleontologia’”.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, poiché, nel caso di specie, era stato accertato che l’imputato non aveva denunciato il rinvenimento dei fossili stessi, la Corte d’appello aveva, altrettanto correttamente, condannato l’imputato per il reato in questione.

Evidenziava la Cassazione, in proposito, che, dagli accertamenti effettuati in corso di causa, era emerso che i reperti oggetto di contestazione erano stati “detenuti dall'imputato presso il museo (…), dallo stesso gestito, presso un magazzino ed anche presso la propria abitazione” e che l’imputato stesso, nonostante fosse stato sollecitato a restituire gli oggetti scoperti, non aveva provveduto in tal senso.

Secondo la Cassazione, dunque, tali elementi inducevano inequivocabilmente a ritenere che l’imputato volesse impossessarsi del reperti trovati, come se ne fosse proprietario.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dall’imputato, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando lo stesso anche al pagamento delle spese processuali.


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