Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Quando il minore che abbia compiuto 14 anni può considerarsi capace di intendere e volere?

Quando il minore che abbia compiuto 14 anni può considerarsi capace di intendere e volere?
In tema di imputabilità del minore degli anni diciotto l’incapacità di intendere e di volere derivante da immaturità ha carattere relativo e richiede un’indagine fondata sulla base di elementi non solo psichici ma anche sociali e culturali.
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 10478 del 2 marzo 2017, si è occupata dell’interessante questione relativa alla “capacità di intendere e volere” di un minorenne che abbia compiuto i quattordici anni d’età.

In particolare, come fa il giudice a valutare se il minore in questione possa considerarsi “capace di intendere e volere” e, dunque, imputabile per un reato?

La Corte di Cassazione, con la sentenza sopra citata, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Palermo (sezione per i minorenni), aveva confermato la sentenza di primo grado, con cui il Tribunale per i minorenni della stessa città aveva condannato un minore ultraquattordicenne per i delitti di “estorsione” (art. 629 cod.pen) e di “furto” (art. art. 624 del c.p. c.p.).

Ritenendo la sentenza ingiusta, era stato proposto ricorso per Cassazione, deducendo la violazione degli artt. 85 e 97 cod. pen., in quanto, nel caso di specie, “l’aver compiuto da pochi giorni gli anni quattordici, al momento del fatto, non poteva considerarsi rilevante ai fini della ritenuta capacità di intendere e di volere dell’imputato, sia pure parziale, versando egli in una situazione sociale e familiare di minorazione, tale da escludere totalmente l’imputabilità”.

La Corte di Cassazione non riteneva, tuttavia, di poter aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, rigettando il ricorso, in quanto manifestamente infondato.

Secondo la Cassazione, infatti, “in tema di imputabilità del minore degli anni diciotto, l’incapacità di intendere e di volere di cui all’art. 98 cod. pen., derivante da immaturità, ha carattere relativo nel senso che richiede un’indagine fondata sulla base di elementi non solo psichici ma anche sociali e culturali, relativi all’età evolutiva, con stretto riferimento al reato commesso”.

In particolare, secondo la Cassazione, il giudice, per analizzare la capacità di intendere e volere del minore, “non è tenuto a disporre apposita perizia, potendo ricavare gli elementi necessari al giudizio sulla maturità del minore, dagli atti del procedimento, nonché dal suo comportamento processuale”.

Ebbene, nel caso di specie, secondo la Cassazione i giudici dei precedenti gradi di giudizio avevano del tutto correttamente “ritenuto sussistente il requisito della capacità di intendere e di volere del ricorrente, (sia pure ridotta), tenendo conto delle modalità dei fatti e della natura dei reati, posti in essere mediante violenza fisica e verbale sulle persone e sulle cose finalizzate alla coercizione e sopraffazione delle vittime, ricavandone, correttamente, argomenti per escludere che il ricorrente stesso versasse in un condizione di totale incapacità di intendere e di volere”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal ricorrente, confermando integralmente la sentenza di condanna impugnata e condannando il medesimo anche al pagamento delle spese processuali.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.