Nel caso in esame, L'ufficio della Motorizzazione civile di Vicenza emanava un provvedimento nei confronti di un conducente con il quale stabiliva la sospensione della patente di guida di cui questi era titolare, nonché la revisione della stessa attraverso nuovo esame di idoneità tecnica, ai sensi dell'art. 126 bis del Codice della strada, poiché il conducente aveva commesso infrazioni da cinque punti. Inoltre, gli assegnava trenta giorni entro i quali avrebbe dovuto effettuare l'esame prescritto. Il conducente ricorreva contro il provvedimento in questione al giudice di pace, che, accogliendo il ricorso, annullava il provvedimento impugnato. Il tribunale di Vicenza, nel confermare la sentenza di prime cure, condannava il Ministero alla rifusione delle spese di lite.
La vicenda giungeva così in Cassazione, davanti alla quale il Ministero sollevava i seguenti motivi:
- con la prima censura lamentava la violazione, nonché la falsa applicazione dell'art. 126 bis del Codice della strada, comma 3, ai sensi dell'art. 360 del c.p.c., n. 3, in quanto la sentenza gravata aveva considerato la previa comunicazione della variazione dei punti della patente quale essenziale requisito di validità del provvedimento di revisione della patente di guida;
- con la seconda censura eccepiva invece la violazione e la falsa applicazione dell'art. 126 bis del Codice della strada, comma 6, ai sensi dell'art. 360 del c.p.c., n. 3, poiché la sentenza gravata aveva considerato che dal combinato disposto delle suddette norme di legge emergesse uno specifico obbligo che impone alla pubblica amministrazione di comunicare agli utenti della strada qualunque variazione dei punti della patente con tempestività;
- infine, con la terza censura il Ministero contestava il fatto che la sentenza gravata avesse violato e falsamente applicato l'art. 21 octies della legge sul proc. amministrativo, comma 2, ai sensi dell'art. 360 del c.p.c., n. 3.
Il Tribunale Supremo accoglieva i primi due motivi di ricorso e dichiarava assorbito il terzo. In particolare, i Giudici di legittimità affermavano che “ai fini della iscrizione ai corsi di recupero del punteggio non è richiesta la previa comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti; adeguandosi alla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, 04/12/2012 n. 6189) ed all'indirizzo di questa Corte, il Ministero dei trasporti, con circolare n. 11490 dell' 8 maggio 2013, ha previsto la possibilità di iscrizione ai corsi previa esibizione della stampa del saldo punti”.
Per gli Ermellini, non era rilevante il fatto che in precedenza l'iscrizione ai corsi fosse preclusa in assenza della comunicazione di avvenuta decurtazione dei punti, sia perché la circolare, che è norma secondaria, non poteva incidere sulla esatta interpretazione della norma primaria (Cass. 25/09/2018, n. 22613), sia in quanto non era stato mai lamentato dal conducente il rigetto dell'istanza di iscrizione ai corsi di recupero, basata su questa ragione.
In virtù dei suddetti principi di diritto la Suprema Corte cassava la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava la controversia al Tribunale di Vicenza in persona di altro Magistrato appartenente allo stesso ufficio giudiziario, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.