Per sapere se sia possibile l’utilizzo del terrazzo per l’organizzazione di feste, occorre innanzitutto dare uno sguardo al regolamento condominiale, per vedere se vieta o limita l’organizzazione delle feste in terrazza.
Se non è vietato o limitato dal regolamento condominiale, l’uso del terrazzo comune è dunque tendenzialmente possibile nei limiti previsti dalla legge. In quanto parte comune condominiale, il terrazzo può essere quindi utilizzato da tutti i condomini.
L’uso della cosa comune e i suoi limiti
L'art. 1102 c.c., che disciplina “l’uso della cosa comune”, recita: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. La norma, dettata in materia di comunione, è applicabile al condominio negli edifici in ragione di quanto disposto dall'art. 1139 c.c.
Secondo un vecchio detto che andrebbe ripreso più spesso, “la mia libertà finisce dove inizia quella degli altri”. Questo sta a significare che sicuramente ogni condomino può utilizzare la terrazza condominiale in quanto bene comune, ma allo stesso tempo non se ne può appropriare in maniera irrispettosa e incivile rispetto agli altri condomini. Ad esempio, facendo baldoria fino a tarda notte oppure ripetendo feste e festicciole tutti i giorni della settimana o semplicemente lasciando il terrazzo sporco e pieno di rifiuti a festa finita.
Non sarebbe neanche giusto che sempre le stesse persone usassero il terrazzo a discapito di altre. Bisogna dunque rispettare il cosiddetto “pari uso”: in pratica, non bisogna impedire agli altri condomini di utilizzare anch’essi tali parti comuni. Se una sera ci sono tre compleanni, magari ognuno potrà usare una porzione di terrazzo o, se ciò non basta, potrà organizzarsi ad orari diversi.
La giurisprudenza ha altresì precisato che, nell’utilizzo della cosa comune, i condomini non devono recare pregiudizio alla sicurezza, alla stabilità ed al decoro dell'edificio (Cass. Civile, Sez. II, 10.05.2004 n. 8852). La sentenza della Cassazione fa riferimento soprattutto all’aspetto della violazione del decoro, riferendosi ad un episodio verificatosi sulla terrazza di una palazzina del litorale romano, dove era stata organizzata una festa a cui avevano partecipato ragazzi (in alcuni casi poco più che adolescenti) ubriachi e semi-nudi. Il tutto andava ben oltre i limiti del decoro concessi dalla legge.
Infine, uno dei motivi più frequenti dei litigi tra i dirimpettai, nell’ambito del condominio (e non solo in riferimento al godimento della cosa comune) è quello del disturbo recato agli altri condomini.
Infatti, durate i festeggiamenti in terrazza, l’eccessivo banchettare a voce alta dei partecipanti oppure il volume della musica che si alza man mano nel corso della serata potrebbero infastidire i vicini di casa.
Il protrarsi di questi comportamenti fastidiosi può portare a conseguenze sul piano civilistico. Difatti, secondo l’art. 844 del c. c., i rumori che superano «la normale tollerabilità» sono da considerarsi illegali.
Non solo: l’eccessivo rumore della festa potrebbe condurre anche a conseguenze penalistiche, come nel caso dell'art. 659 c.p. che punisce il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.
Pertanto, ben vengano i festeggiamenti consentiti, ma se non si vuole spostare la festa dalla terrazza al Tribunale è meglio rispettare le regole del condominio.