Questo comporta che, in caso di mancato pagamento, i soggetti beneficiari possano agire in giudizio e assicurarsi il pagamento degli arretrati. Ma vediamo attraverso quali strumenti è possibile agire per ottenere tutto questo e come utilizzarlo.
Quando si agisce in giudizio per l'ottenimento di somme arretrate, quindi di un proprio credito, il primo passo può essere quello di rivolgersi al giudice per richiedere un decreto ingiuntivo, disciplinato dagli artt. 633 e seguenti c.p.c. L'art. 633 c.p.c. stabilisce che, su domanda di chi sia creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice pronuncia l'ingiunzione di pagamento. Ora, è bene dire che il procedimento per ottenere un decreto ingiuntivo è un procedimento sommario, il che significa che il decreto viene emesso senza un contraddittorio tra le parti e senza un approfondimento del diritto che viene fatto valere dal creditore.
Una volta emesso il decreto ingiuntivo lo stesso, insieme al ricorso, viene notificato al debitore dall'ufficiale giudiziario secondo quanto stabilito dagli artt. 137 e seguenti c.p.c. Il decreto notificato al debitore contiene l'ordine di pagare entro 40 giorni dalla notifica e l'avviso che, entro lo stesso termine, si può proporre opposizione e, quindi, passare a un procedimento a cognizione piena. Nel caso in cui il debitore non dovesse ottemperare al pagamento o all'opposizione entro i 40 giorni, si potrà procedere all'esecuzione forzata.
È anche possibile, per il creditore, ottenere l'esecuzione provvisoria del decreto qualora dal ritardo nel pagamento possa derivare un grave pericolo; con questa pronuncia il titolo, anche se non definitivo, produce subito effetti tra le parti.
Il decreto ingiuntivo, quando si tratta di mancato pagamento degli assegni di mantenimento, può essere richiesto solo se lo stesso è stato stabilito attraverso un accordo privato tra le parti.
Se, invece, l'assegno di mantenimento è stato stabilito tramite provvedimento di un giudice o vi è un atto equivalente (ad es. negoziazione assistita), si potrà notificare, sempre attraverso l'ufficiale giudiziario, direttamente il titolo esecutivo.
L'avvio della procedura esecutiva e, quindi, del pignoramento avviene una volta che il titolo esecutivo e il precetto siano stati notificati al debitore nelle forme di legge. Il precetto è l'intimazione a pagare entro 10 giorni, oltrepassati i quali si passerà al pignoramento.
La fase del pignoramento inizia tramite la richiesta all'ufficiale giudiziario da parte del creditore. In questo caso, è preferibile proseguire attraverso il pignoramento mobiliare o il pignoramento presso terzi che, riguardando rispettivamente beni mobili o, ad es., conti correnti, sono preferibili a quello immobiliare il quale, prevedendo la vendita dei beni del debitore, allunga i tempi entro i quali si otterrebbero le somme dovute (ed è molto più costoso).
In particolare, vediamo che è possibile ottenere queste somme non solo dal debitore, ma anche tramite terzi come il datore di lavoro o l'Inps che eroga la pensione, attraverso una trattenuta sull'importo totale.
Infine è importante segnalare che, quando il debitore riceve somme ricorrenti (come stipendi, pensioni o rendite), è possibile ricevere il pagamento diretto dell’assegno di mantenimento da parte del soggetto tenuto a versarle, se l'obbligato si ostina a non versare quanto dovuto.