Sei disoccupato da 24 mesi, mancano ancora 10 anni al raggiungimento dell'età della pensione di vecchiaia, ma non hai i requisiti per riscattare la posizione? Allora potresti richiedere la R.I.T.A., la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata. Vediamo insieme di cosa si tratta.
La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata o R.I.T.A. è una misura di previdenza integrativa, introdotta dalla legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 168 e 169 L.205/2017).
La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) la definisce ‘’Erogazione frazionata del montante accumulato da un aderente a una forma pensionistica sotto forma di rendita, fino al conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia’’.
In altri termini, si tratta di una sorta di integrazione del reddito, che garantisce all’assicurato (purché al momento della richiesta rispetti determinati requisiti) un reddito periodico in attesa del conseguimento della pensione di vecchiaia. L’erogazione di tale capitale avviene in forma rateale, in considerazione della funzione che la prestazione in questione assolve.
La rendita integrativa temporanea anticipata, dunque, è:
>integrativa in quanto viene presa dal capitale accumulato nel proprio fondo pensione;
>temporanea perché non è vitalizia, ma erogata per il tempo che intercorre tra il momento della richiesta e quello del pensionamento di vecchiaia;
>anticipata perché viene corrisposta prima del pensionamento nel regime pubblico e dell’erogazione della pensione integrativa.
Quando e a quali condizioni può essere richiesta?
La R.I.T.A. può essere richiesta da un aderente da almeno cinque anni alla previdenza integrativa alle seguenti condizioni:
>al momento della richiesta deve aver concluso l’attività lavorativa: la cessazione dell’attività lavorativa è necessaria solo al momento della richiesta della R.I.T.A. al fondo pensione. Infatti, come chiarito dalla COVIP, non è esclusa la possibilità di ricominciare a lavorare mentre si percepisce la R.I.T.A. e con qualsiasi forma di attività lavorativa;
> deve aver versato almeno 20 anni di contributi presso la gestione di previdenza pubblica di appartenenza;
> avere (ad oggi) un’età anagrafica inferiore di massimo 5 anni rispetto a quella richiesta per la pensione di vecchiaia, quindi almeno 62 anni (se l’ente pensionistico è l’INPS);
> se inoccupato da 24 mesi, stessi requisiti ma con la possibilità di avere un’età anagrafica di 57 anni (dieci anni prima della pensione di vecchiaia INPS).
La R.I.T.A. viene erogata dal momento della richiesta fino a quello del pensionamento, per un periodo massimo di cinque anni o dieci anni, che si intendono compresi tra l’età anagrafica al momento della richiesta e quella prevista per la pensione di vecchiaia.
Dunque la R.I.T.A. la richiede chi non lavora più, ma non ha diritto alla pensione di vecchiaia, mancando ancora cinque o dieci anni. Se però ha diritto ad una forma di pensione anticipata, come ad esempio "Opzione Donna", l’aderente al fondo pensione può richiedere comunque la R.I.T.A., perché non cumulabile solo rispetto a quella di vecchiaia.
I vantaggi in termini fiscali sono notevoli: essa è soggetta ad un’aliquota Irpef del 15%, che si abbassa dello 0,3% per ogni anno di partecipazione ad un fondo pensione successivo al quindicesimo, fino ad arrivare ad un minimo del 9%. Pertanto per ben 10 anni è possibile fruire di una rendita mensile su cui pesano pochissime tasse.
Qual è la documentazione richiesta?
Per fruire della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata”, l’iscritto interessato dovrà presentare quanto segue:
a) certificazione della posizione contributiva (estratto conto), rilasciata dagli enti di previdenza obbligatoria di appartenenza, al fine di certificare il requisito contributivo di 20 anni;
b) certificato rilasciato dal Centro per l’impiego, attestante l’inoccupazione superiore a 24 mesi, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Inoltre, per entrambe le ipotesi, occorrerà presentare un'autocertificazione dell’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro e l’apposito modulo di richiesta predisposto dal Fondo.
La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata o R.I.T.A. è una misura di previdenza integrativa, introdotta dalla legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 168 e 169 L.205/2017).
La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) la definisce ‘’Erogazione frazionata del montante accumulato da un aderente a una forma pensionistica sotto forma di rendita, fino al conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia’’.
In altri termini, si tratta di una sorta di integrazione del reddito, che garantisce all’assicurato (purché al momento della richiesta rispetti determinati requisiti) un reddito periodico in attesa del conseguimento della pensione di vecchiaia. L’erogazione di tale capitale avviene in forma rateale, in considerazione della funzione che la prestazione in questione assolve.
La rendita integrativa temporanea anticipata, dunque, è:
>integrativa in quanto viene presa dal capitale accumulato nel proprio fondo pensione;
>temporanea perché non è vitalizia, ma erogata per il tempo che intercorre tra il momento della richiesta e quello del pensionamento di vecchiaia;
>anticipata perché viene corrisposta prima del pensionamento nel regime pubblico e dell’erogazione della pensione integrativa.
Quando e a quali condizioni può essere richiesta?
La R.I.T.A. può essere richiesta da un aderente da almeno cinque anni alla previdenza integrativa alle seguenti condizioni:
>al momento della richiesta deve aver concluso l’attività lavorativa: la cessazione dell’attività lavorativa è necessaria solo al momento della richiesta della R.I.T.A. al fondo pensione. Infatti, come chiarito dalla COVIP, non è esclusa la possibilità di ricominciare a lavorare mentre si percepisce la R.I.T.A. e con qualsiasi forma di attività lavorativa;
> deve aver versato almeno 20 anni di contributi presso la gestione di previdenza pubblica di appartenenza;
> avere (ad oggi) un’età anagrafica inferiore di massimo 5 anni rispetto a quella richiesta per la pensione di vecchiaia, quindi almeno 62 anni (se l’ente pensionistico è l’INPS);
> se inoccupato da 24 mesi, stessi requisiti ma con la possibilità di avere un’età anagrafica di 57 anni (dieci anni prima della pensione di vecchiaia INPS).
La R.I.T.A. viene erogata dal momento della richiesta fino a quello del pensionamento, per un periodo massimo di cinque anni o dieci anni, che si intendono compresi tra l’età anagrafica al momento della richiesta e quella prevista per la pensione di vecchiaia.
Dunque la R.I.T.A. la richiede chi non lavora più, ma non ha diritto alla pensione di vecchiaia, mancando ancora cinque o dieci anni. Se però ha diritto ad una forma di pensione anticipata, come ad esempio "Opzione Donna", l’aderente al fondo pensione può richiedere comunque la R.I.T.A., perché non cumulabile solo rispetto a quella di vecchiaia.
I vantaggi in termini fiscali sono notevoli: essa è soggetta ad un’aliquota Irpef del 15%, che si abbassa dello 0,3% per ogni anno di partecipazione ad un fondo pensione successivo al quindicesimo, fino ad arrivare ad un minimo del 9%. Pertanto per ben 10 anni è possibile fruire di una rendita mensile su cui pesano pochissime tasse.
Qual è la documentazione richiesta?
Per fruire della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata”, l’iscritto interessato dovrà presentare quanto segue:
a) certificazione della posizione contributiva (estratto conto), rilasciata dagli enti di previdenza obbligatoria di appartenenza, al fine di certificare il requisito contributivo di 20 anni;
b) certificato rilasciato dal Centro per l’impiego, attestante l’inoccupazione superiore a 24 mesi, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Inoltre, per entrambe le ipotesi, occorrerà presentare un'autocertificazione dell’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro e l’apposito modulo di richiesta predisposto dal Fondo.