Lo scopo, quindi, del procedimento di modifica delle condizioni di separazione o divorzio è quello di consentire ai coniugi di riequilibrare le situazioni economiche degli stessi, aggiornando gli importi eventualmente dovuti a titolo di contributo nel mantenimento, in base alla nuova situazione economico-reddituale che si è venuta a creare.
E’ ovvio, dunque, che la modifica non è necessariamente in diminuzione ma può essere anche in aumento, laddove il coniuge richiedente dimostri, per esempio, di aver subito, senza sua colpa, una diminuzione reddituale (si pensi al coniuge che abbia perso, non per sua colpa, il lavoro che svolgeva al momento della separazione e non sia in grado di trovare una nuova occupazione).
Ebbene, la giurisprudenza si è trovata ad affrontare la questione relativa alla possibilità di ottenere una riduzione dell’assegno di mantenimento da parte del coniuge obbligato che sia in procinto di andare in pensione.
In particolare, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17030 del 2014 come il pensionamento determini inequivocabilmente, una diminuzione del reddito e della capacità lavorativa del soggetto, con la conseguenza che deve ritenersi del tutto giustificata la richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento, il cui importo era stato a suo tempo determinato tenendo in considerazione il fatto che, a quell’epoca, il coniuge era più giovane, lavorava e percepiva uno stipendio.
Va precisato che, secondo la Corte, il pensionamento non può giustificare addirittura la revoca dell’assegno, ma sicuramente può giustificare una modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Peraltro, nel caso esaminato dalla Corte, nella pronuncia sopra citata, la Corte ha ritenuto legittimo ridurre l’importo dell’assegno a carico del coniuge neo-pensionato, nonostante lo stesso fosse titolare anche di un patrimonio immobiliare di notevole entità, al contrario della moglie che percepiva, invece, unicamente una pensione, e, oltretutto, di importo piuttosto modesto.
L’orientamento della Corte di Cassazione sull’argomento, però, non è univoco, dal momento che con la più recente ordinanza n. 17808 del 2015, essa ha dimostrato di cambiare orientamento, osservando come l’età e il pensionamento non siano fattori tale da determinare, in sé, il diritto ad ottenere una riduzione dell’assegno di mantenimento, dal momento che il soggetto deve fornire la prova concreta di aver subito una diminuzione patrimoniale, in termini di reddito percepito: solo in caso di diminuzione del reddito sarà, quindi, possibile, ottenere una riduzione dell’assegno di mantenimento a suo tempo disposto dal giudice.
Di conseguenza, secondo la Corte, se è vero che il pensionamento può determinare una diminuzione del reddito e, quindi, giustificare la domanda di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, non deve, però, ritenersi esistente un vero e proprio automatismo tra pensionamento e riduzione dell’assegno, in quanto non sempre il pensionamento incide in termini di reddito percepito, potendo restare le condizioni economiche del soggetto sostanzialmente invariate.
In breve, quindi, deve ritenersi che l’ex coniuge neo pensionato che voglia chiedere e ottenere una modifica delle condizioni di separazione o divorzio e una riduzione dell’assegno di mantenimento dovuto, debba essere in grado di provare adeguatamente il peggioramento della propria condizione economica dopo il pensionamento stesso, ad esempio producendo in giudizio le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni, dalle quali si possa rilevare la diminuzione reddituale stessa, o una dichiarazione redatta dal commercialista o, ancora, dando prova delle spese ulteriori che il soggetto si è trovato costretto a sostenere, collegate all’età più avanzata dello stesso (si pensi ad eventuali spese mediche che un tempo non si rendevano necessarie).