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Il padre può pretendere il passaggio della figlia dalla scuola privata a quella pubblica per risparmiare sui costi?

Famiglia - -
Il padre può pretendere il passaggio della figlia dalla scuola privata a quella pubblica per risparmiare sui costi?
Secondo la Corte di Cassazione può essere opportuno evitare al minore il trauma derivante da uno spostamento nella scuola pubblica dopo aver già frequentato per un anno una scuola privata.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4060 del 14 febbraio 2017, si è occupata di un altro interessante caso in materia di diritto di famiglia e di affidamento e mantenimento dei figli.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, a seguito della cessazione della convivenza, una coppia aveva redatto una scrittura privata con la quale avevano regolato i loro rapporti anche in ordine all’educazione e al mantenimento della figlia, prevedendo l’affidamento alternato della stessa ad entrambi i genitori.

Dopo alcuni anni, la madre si era rivolta al Tribunale dei minorenni, contestando alcuni inadempimenti del padre al suddetto accordo e ottenendo la riproduzione dell’accordo stesso in un vero e proprio provvedimento giudiziario.

Restava, tuttavia, in discussione la questione delle spese straordinarie, la cui ripartizione non era stata concordata e che il padre rifiutava, per tale motivo, di corrispondere.

Con successivo provvedimento, il Tribunale per i minorenni disponeva l'affidamento condiviso della figlia ai genitori “con collocamento prevalente presso la madre, regolamentava il regime delle visite del padre, fissava l'importo dovuto mensilmente dal ricorrente per il mantenimento della minore, disponeva la ripartizione al 50% tra i genitori degli oneri relativi alle spese straordinarie da sostenersi per la minore” e “confermava l'autorizzazione a completare il ciclo delle scuole medie presso l'istituto privato (a pagamento) ove essa era stata iscritta dalla madre”.


Il padre, ritenendo il provvedimento ingiusto, impugnava la decisione dinanzi la Corte d’appello, la quale, anche in considerazione delle esigenze manifestate dalla figlia “di un più prolungato contatto con la madre (…), confermava l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre”.


Per quanto riguarda l'autorizzazione alla frequenza della scuola privata, inoltre, la Corte d’appello riteneva
- che il ricorrente non avesse illustrato le ragioni che inducevano a ritenere che si trattasse di una scelta sbagliata della madre e
- che il cambiamento della scuola avrebbe potuto arrecare pregiudizio alla figlia.


A seguito della sentenza della Corte d’appello, il padre decideva di ricorrere in Cassazione, contestando “l'unilaterale decisione della madre di iscrivere la figlia presso un istituto scolastico privato ... anziché un istituto pubblico nonché l'onere imposto al padre dissenziente di provvedere al pagamento della retta della scuola privata per la quota di un mezzo”.

Il ricorrente, in particolare, evidenziava che “la frequenza presso la scuola privata importa il pagamento di una retta, la quale viene fatta gravare per metà sul ricorrente, che non solo si è trovato a subire una scelta educativa che non condivide, ma ne deve pure sopportare gli oneri in misura significativa”.

Oltre a ciò, il ricorrente sottolineava che “neppure lo standard educativo assicurato dalla scuola privata prescelta dalla madre appare adeguato in quanto (…) la minore stava studiando una sola lingua straniera, diversamente dalle scuole pubbliche dove se ne studiano due”.

Quanto, poi, al regime di affidamento condiviso, disposto dal Tribunale per i minorenni, il ricorrente evidenziava come la Corte d’appello, nel confermare tale statuizione, avesse “fondato la sua valutazione sui risultati dell'audizione della minore, ritenendo di interpretarne i desideri ed erroneamente parificandoli all'interesse morale e materiale della minore stessa che era invece chiamata a tutelare”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, rigettando integralmente il ricorso di quest’ultimo.

Secondo la Cassazione, infatti, la decisione impugnata appariva “caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica”.

Nello specifico, secondo la Corte, non era configurabile “a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di soggiorno negli U.S.A. per la frequentazione di corsi di lingua inglese) costituente decisione "di maggiore interesse" per il figlio, sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso, qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso”.

Osservava la Cassazione, in proposito, che “quando il rapporto tra i genitori non consente il raggiungimento di un'intesa, occorre assicurare ancora la tutela del migliore interesse del minore”.

Nel caso di specie, secondo la Corte, i giudici dei precedenti gradi di giudizio avevano adeguatamente e ragionevolmente “valutato opportuno per la minore (…), evitare il trauma conseguente al possibile spostamento nella scuola pubblica dopo aver frequentato per un anno una scuola privata”.

Quanto, invece, alle contestazioni mosse circa la specifica scuola privata in cui la figlia era stata iscritta dalla madre, la Cassazione osservava che era possibile operare un giudizio solamente “confrontando l'intera offerta formativa proposta dalla scuola privata in questione con quelle offerte dalle scuole pubbliche vicine”, non essendo, al contrario, “possibile operare la valutazione sulla base della sola, maggiore o minore, programmazione dell'insegnamento di lingue straniere”.

Quanto, infine, al regime di affidamento condiviso, la Cassazione evidenziava che la scelta dei giudici di merito di disporre tale tipo di affidamento, “assolutamente privilegiato dal nostro ordinamento”, appariva “condivisibile, oltre che adeguatamente motivata”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal ricorrente, confermando integralmente la sentenza di secondo grado.


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