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L'odontotecnico non è un dentista!

L'odontotecnico non è un dentista!
Commette reato di esercizio abusivo della professione l'odontotecnico che pratica cure riservate alla competenza dell'odontoiatra.
E’ del 31 maggio scorso una nuova pronuncia della Corte di Cassazione in tema di “esercizio abusivo della professione”, di cui all’art. 348 del c.p., da parte di un odontotecnico che praticava ai propri pazienti cure di competenza dell’odontoiatra (Corte di Cassazione, sent. 31 maggio 2016, n. 23014).

Nel caso esaminato dalla Corte, il Tribunale del Riesame aveva confermato il provvedimento di sequestro preventivo di “due stanze adibite a studio medico, con relative apparecchiature, nonché di farmaci, strumenti, agende relative agli appuntamenti, agende telefoniche, radiografie”, nei confronti di due soggetti indagati per il reato di esercizio abusivo della professione (un odontoiatra e un odontotecnico).

Nel caso di specie, due pazienti, a seguito dell’intervento dei Carabinieri, avevano riferito di essere già stati curati in precedenza da parte dei due soggetti in questione, “per alcune carie”, attività che è di competenza esclusiva del medico odontoiatra.

Ritenendo il provvedimento ingiusto, i due indagati presentavano ricorso per Cassazione, poiché, a loro dire, al momento dell’intervento dei Carabinieri, l’odontotecnico in questione “non era intento a medicare pazienti” e “le sedie per le cure dentistiche ubicate nelle due stanze erano collegate alla rete elettrica, ma spente”, con la conseguenza che non sussisteva nessun elemento a carico del medesimo.

Inoltre, secondo gli indagati, il provvedimento di sequestro era illegittimo, in quanto era stato esteso al di là delle richieste del Pubblico Ministero, il quale l’aveva limitato alle sole stanze e non anche alle agende e alle radiografie.

La Corte di Cassazione riteneva di dover aderire solo parzialmente alle argomentazioni svolte dai ricorrenti.

In effetti, il ricorso era fondato con riferimento alla illegittima estensione dell’oggetto del provvedimento di sequestro, che effettivamente non avrebbe dovuto essere esteso alle radiografie e alle agende.

Quanto agli altri aspetti, invece, il ricorso appariva infondato.

In particolare, secondo la Cassazione, sussistevano le esigenze cautelari e i gravi indizi di colpevolezza che giustificavano l’adozione del provvedimento di sequestro.

Ricordava la Corte, infatti, che, nel provvedimento impugnato era stato dato atto del fatto che l’odontotecnico aveva praticato delle cure riservate alla competenza dell’odontoiatra e che il collega odontoiatra si era reso corresponsabile del reato di cui all’art. 348 del c.p., in quanto aveva acconsentito a tali pratiche, mettendo a disposizione le stanze e le apparecchiature.

Precisava la Cassazione, infatti, che “è configurabile il reato di esercizio abusivo della professione nella condotta dell’odontotecnico che provvede alla cura delle carie, atteso quanto dispone il secondo periodo del Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1334, articolo 11, secondo cui ‘E’ in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell’abilitato all’odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata’”.

Inoltre, “risponde a titolo di concorso nel delitto di esercizio abusivo di una professione il professionista abilitato che consenta o agevoli lo svolgimento di attività professionale da parte di soggetto non autorizzato”.

Alla luce di quanto sopra, la Cassazione annullava l’ordinanza impugnata, limitatamente alla parte in cui estendeva illegittimamente l’oggetto del sequestro, al di là delle richieste del Pubblico Ministero e rigettava il ricorso quanto agli altri profili sopra esposti.


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