Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione sono di recente intervenute con una sentenza, la n.18272 dell'8 luglio 2019, affermando che l'occupazione usurpativa di un terreno da parte della pubblica amministrazione costituisce mero fatto illecito, per cui è competente il giudice ordinario.
Nel caso sottoposto all'attenzione dei giudici, il Prefetto aveva proceduto, successivamente all'emanazione di due decreti finalizzati all'occupazione d'urgenza di alcune aree per la realizzazione di un'opera ferroviaria, alla costruzione di una nuova opera diversa, pur se apparentemente collegata, con la realizzazione di quella iniziale.
Detta seconda e ulteriore attività svolta dalla P.A. integra un'ipotesi di occupazione usurpativa da c.d. sconfinamento.
Lo sconfinamento viene definito dalla Cassazione come occupazione di carattere usurpativo, poiché non correttamente sostenuta e preceduta da una valida dichiarazione di pubblica utilità, seguita da conforme decreto di esproprio.
Si tratta di stabilire, al riguardo, se tale attività usurpativa della pubblica amministrazione costituisca comunque in qualche modo esercizio del potere, seppure viziato, con conseguente giurisdizione da attribuire al giudice amministrativo. Oppure se, al contrario, la carenza di potere assoluta faccia rientrare tale controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.
Il nodo centrale della questione ruota intorno alla circostanza per cui l'attività posta in essere dalla P.A., la quale occupi o trasformi un terreno senza un legittimo titolo espropriativo, integra un'attività di mero fatto, e non un attività amministrativa, come intesa alla luce dell'art. 7 del D. Lgs. n. 104 del 2010.
L'attività propriamente amministrativa, infatti, è solo quella riconducibile anche mediatamente all'esercizio del potere.
Nel caso di occupazione usurpativa, tale potere non sussiste.
Più nello specifico, l'attività di fatto posta in essere dalla P.A. nella carenza assoluta di potere integra un "illecito comune a carattere permanente", e in tal senso si esprime la Cassazione quando afferma che, proprio per questo motivo, il giudice munito di giurisdizione è il giudice ordinario, e non quello amministrativo.
L'occupazione e la trasformazione del terreno, infatti, allorquando interessi una zona diversa e più estesa rispetto a quella validamente contemplata dai provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto, si configura come comportamento di mero fatto perpetrato in carenza assoluta di potere.
In altri termini, tale comportamento di fatto, proprio per l'assenza in capo alla P.A. di una veste autoritativa legittima, integra la lesione di un diritto soggettivo del privato.
Di conseguenza, non venendo in rilievo alcuna situazione assimilabile all'interesse legittimo a causa della carenza assoluta di potere, il giudice investito della controversia non potrà che essere il giudice ordinario.
L'occupazione usurpativa di un terreno da parte della P.A. costituisce esercizio del potere o mero fatto illecito?