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Nuovo Codice della Strada, ecco come evitare la sospensione della patente o guidare lo stesso anche se te la sospendono

Nuovo Codice della Strada, ecco come evitare la sospensione della patente o guidare lo stesso anche se te la sospendono
Perdere la patente, anche solo temporaneamente, può stravolgere la vita lavorativa e quotidiana di chiunque. Eppure, pochi automobilisti conoscono davvero le regole del gioco e ancora meno sanno come muoversi per tutelarsi. Scopriamolo insieme
Il Codice della strada, all'articolo 218, disciplina la sospensione della patente come sanzione accessoria: entra in gioco ogni volta che una violazione la prevede espressamente. L'agente o l'organo di polizia che accerta l'infrazione ritira immediatamente il documento, lo annota nel verbale e trasmette il tutto alla Prefettura entro cinque giorni. Da quel momento, il Prefetto ha quindici giorni per emanare l'ordinanza di sospensione, stabilendone la durata entro i limiti minimi e massimi fissati dalla singola norma, tenendo conto della gravità del fatto, del danno causato e del pericolo concreto per la circolazione. Il periodo di sospensione decorre dal giorno del ritiro.
Le violazioni più frequenti che fanno scattare questa sanzione sono quelle che ogni automobilista dovrebbe conoscere fin dalla scuola guida. Superare il limite di velocità di oltre 40 km/h ma non oltre 60 km/h comporta una sospensione da uno a tre mesi; superarlo di oltre 60 km/h porta la sospensione da sei mesi a un anno. La guida in stato di ebbrezza segue una scala progressiva: da tre a sei mesi per tassi alcolemici tra 0,5 e 0,8 g/l, da sei mesi a un anno tra 0,8 e 1,5 g/l, e da uno a due anni oltre 1,5 g/l, con possibili aggravamenti. Chi viene sorpreso alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope rischia da uno a due anni di sospensione. Ancora più grave è l'omissione di soccorso alle persone ferite: in quel caso, la sospensione non può essere inferiore a un anno e sei mesi, e può arrivare fino a cinque anni.
A questo sistema consolidato, dalla fine del 2024 si è aggiunta una novità importante: il nuovo articolo 218 ter del Codice della Strada, che introduce la cosiddetta sospensione breve. Questo strumento scatta per determinate violazioni - tra cui il passaggio col rosso, l'uso del cellulare alla guida, il mancato rispetto della precedenza, i sorpassi vietati e il mancato uso del casco o delle cinture - quando al momento dell'accertamento il conducente ha un punteggio residuo sulla patente inferiore a venti punti.
Se i punti rimasti sono tra dieci e venti, la sospensione dura sette giorni; se sono meno di dieci, si sale a quindici giorni. La durata raddoppia se la violazione ha causato un incidente. A differenza della sospensione ordinaria, questa non richiede il provvedimento del Prefetto: la patente viene ritirata dall'agente sul posto e restituita al termine del periodo direttamente dall'ufficio accertatore.
Notifiche, termini e vizi procedurali: cosa vale davvero
Molti automobilisti si interrogano sulla validità della notifica dell'ordinanza prefettizia, soprattutto quando arriva oltre i termini previsti dalla legge. È bene fare chiarezza. L'art. 218 del Codice della strada stabilisce che la patente ritirata vada inviata alla Prefettura entro cinque giorni e che l'ordinanza di sospensione venga emanata entro i quindici giorni successivi. Tuttavia, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito con nettezza che il termine rilevante è quello dell'adozione dell'ordinanza, non della sua notificazione materiale. In altre parole, se il Prefetto emana l'ordinanza nei tempi, il fatto che la notifica arrivi qualche giorno dopo non rende automaticamente nullo il provvedimento.
Se però l'ordinanza viene adottata nei tempi e la notifica avviene in ritardo, il titolare della patente può ottenere la restituzione del documento dalla Prefettura, purché presenti apposita richiesta. Questa possibilità vale anche per chi ha chiesto il permesso di guida per fasce orarie, nel qual caso il termine per l'adozione dell'ordinanza sale a trenta giorni.
Un capitolo a parte riguarda la comunicazione dei dati del conducente quando il verbale arriva a casa senza che il guidatore sia stato fermato sul posto. L'articolo 126 bis del Codice della Strada obbliga il proprietario del veicolo a comunicare all'organo di polizia, entro sessanta giorni dalla notifica, i dati personali e della patente di chi era alla guida al momento dell'infrazione. Chi non ottempera senza un giustificato e documentato motivo rischia una seconda sanzione amministrativa, oggi compresa tra 291 e 1.166 euro.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 165 del 2008, ha però precisato che va distinta la condotta di chi ignora la richiesta da quella di chi invia una dichiarazione negativa motivata: in quest'ultimo caso, spetta al giudice valutare la giustificazione addotta.
Più di recente, con la sentenza n. 32988 del 17 dicembre 2025, la Cassazione ha stabilito che l'obbligo di comunicare i dati del conducente non sorgerebbe nei termini ordinari quando è ancora pendente un ricorso contro il verbale principale da cui dipende la decurtazione dei punti.
Come si evita davvero la sospensione
Detto senza giri di parole: non esistono trucchi per farla franca, ma esistono comportamenti virtuosi e strumenti legali che possono fare la differenza. Il primo e più efficace modo per non subire la sospensione della patente è non commettere le violazioni che la fanno scattare. Questo significa non sottovalutare la pericolosità di condotte come l'eccesso di velocità grave, la guida in stato di ebbrezza, l'uso del cellulare, il passaggio col rosso, la mancata precedenza e le manovre aggressive. Con l'entrata in vigore dell'articolo 218-ter, questo ragionamento è diventato ancora più urgente per chi ha già perso punti: un'infrazione che prima si chiudeva con multa e decurtazione può oggi trasformarsi, per i patentati sotto quota venti punti, in un ritiro immediato della patente.
Sul fronte della gestione del punteggio, è importante sapere che l'azzeramento dei punti non coincide automaticamente con la sospensione ordinaria ex articolo 218. L'art. 126 bis del Codice della strada prevede che, in caso di perdita totale del punteggio, il titolare debba sottoporsi a revisione della patente ovvero all'esame di idoneità tecnica. Se non si presenta entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente viene sospesa a tempo indeterminato dalla Motorizzazione civile. Al contrario, prima di arrivare all'azzeramento, la frequenza a corsi di aggiornamento consente di riacquistare sei o nove punti, con possibilità maggiori per alcune categorie professionali.
Un'altra misura da conoscere è il permesso di guida in costanza di sospensione. Entro quindici giorni dal ritiro della patente - e solo se dalla violazione non è derivato un incidente - l'articolo 218 del Codice della Strada consente al conducente di chiedere al Prefetto un permesso limitato a specifiche fasce orarie, comunque non superiori a tre ore al giorno, per documentate ragioni di lavoro o per situazioni riconducibili alle agevolazioni della Legge 104. Il rovescio della medaglia è che, se il permesso viene concesso, il periodo complessivo di sospensione si allunga proporzionalmente alle ore autorizzate.
Il caso della guida in stato di ebbrezza: sanzioni, attenuanti e lavori di pubblica utilità
La guida in stato di ebbrezza rappresenta senza dubbio il capitolo più delicato dell'intera materia. Le sanzioni crescono in modo progressivo: oltre 0,8 g/l si entra nel campo penale; oltre 1,5 g/l, oltre alla sospensione da uno a due anni, il Prefetto può disporre in via cautelare la sospensione immediata fino all'esito della visita medica, e nei casi più gravi si arriva alla revoca definitiva della patente. Per le condanne nelle fasce alcolemiche più elevate, sono stati introdotti nel sistema anche specifici codici unionali relativi al divieto assoluto di alcol e all'obbligo di installazione dell'alcolock sul veicolo.
Esiste però una possibilità di riduzione della sanzione, prevista direttamente dalla legge e non come automatismo. L'articolo 186, comma 9-bis, del Codice della Strada stabilisce che, fuori dai casi di incidente stradale di cui al comma 2-bis, la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Se il percorso viene completato con esito positivo, il giudice dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della durata della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.
Tuttavia, va tenuto presente che tra il ritiro, l'eventuale sospensione cautelare, le udienze e la definizione del procedimento possono trascorrere mesi, se non anni: il beneficio della riduzione non sempre produce un vantaggio percepibile nella pratica, e la sua utilità concreta dipende in larga misura dai tempi processuali e dalla tempestività con cui viene impostata la strategia difensiva.


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