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Sci: le nuove regole per il 2022

Sci: le nuove regole per il 2022
Casco, assicurazione, stato di ebbrezza: breve disamina delle nuove regole di comportamento per gli sciatori.
Nonostante le recenti restrizioni legate alla corrente emergenza sanitaria, dopo un anno di stop le attività degli impianti sciistici sono finalmente in ripresa. Il ritorno alle piste, tuttavia, vede gli sciatori destinatari di nuove rigide regole. In data 1 gennaio 2022, infatti, è entrato in vigore il D. Lgs. n. 40 del 2021 recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati a tutela dei fruitori degli impianti.

Alla luce del recente intervento normativo, sembra utile fare chiarezza elencando in modo schematico le novità:
  • obbligo di indossare il casco: il nuovo Decreto – all’art. 17 – estende l’obbligo di indossare il casco protettivo per tutti i soggetti minori di diciotto anni che si apprestino a praticare attività sportive invernali quali sci alpino, snowboard, freestyle, telemark, slitta e slittino. È innalzato, pertanto, il limite previgente dei 14 anni di età. Il casco, in particolare, dovrà essere omologato. Il responsabile di un’eventuale violazione è soggetto ad una sanzione amministrativa da 100 a 150 euro;
  • obbligo di stipulare una polizza assicurativa: l’art. 30 del nuovo Decreto dispone che lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose;
  • divieto di sciare in stato di ebbrezza: il nuovo Decreto – all’art. 31 – prevede che è vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche. Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. Nel caso in cui tali accertamenti diano esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool o di droghe, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall'articolo 379 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Conclusivamente è opportuno ricordare, con riferimento all’attuale stagione sciistica, che per l’accesso a tutti i comprensori sciistici nonché a seggiovie, funivie e impianti skilift, è fatto obbligo – al fine del contenimento dei contagi da Covid-19 – di indossare un dispositivo di protezione delle vie aeree. Nello specifico, non sarà sufficiente l’utilizzo di una mascherina c.d. chirurgica, ma sarà necessario indossare una mascherina FFP2.


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