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Notifica ad avvocato extra districtum

Notifica ad avvocato extra districtum
Se manca la domiciliazione, ma viene indicato in atti l’indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica va fatta a quest’ultimo indirizzo.

Con sentenza n. 32601 del 17.12.2018 la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, ha statuito che, per effetto dell’introduzione del c.d. domicilio digitale, avvenuto a seguito del decreto legge 18.10.2012 n. 179 (modificato dal decreto legge 24.06.2014 n. 90, a sua volta convertito dalla Legge 11.08.2014 n. 114), non è più applicabile l’art. 82 del R.D. n. 37 del 22.01.1934.

Si tratta di quella norma che consentiva di effettuare le comunicazioni e le notificazioni mediante deposito degli atti presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario davanti al quale pende la controversia, e ciò per l’ipotesi in cui il difensore destinatario avesse omesso di effettuare l’elezione di domicilio nel Comune sede dell’ufficio giudiziario innanzi a cui pende la causa.
Tale facoltà deve adesso intendersi preclusa dalla regolare indicazione in atti del domicilio digitale, ossia di un valido indirizzo di posta elettronica certificata, a meno che quell’indirizzo non sia accessibile per cause imputabili a colui che lo ha indicato.

In realtà, dalla lettura dell’art. 16 sexies del citato D.l. n. 179/2012 sembrerebbe doversi dedurre che non sussiste alcun obbligo per l’avvocato di indicare nei propri scritti la P.E.C., essendo piuttosto onere della parte che deve effettuare la notifica verificare previamente se all’avvocato destinatario è associabile un indirizzo P.E.C. presente nei pubblici elenchi INIPEC o nel REGINDE.

Per la Corte di Cassazione, invece, la domiciliazione ex lege (prevista dall’art. 82 del R.D. n. 37/1934) presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale pende il giudizio, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 del c.p.c., per gli atti di parte e dall'art. 366 del c.p.c. per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (in tal senso si erano già espresse Cass. S.U. n. 10143 del 20.06.2012 e Cass. n. 23919 dell’11.10.2017).

Da tale principio la S.C. ne ha fatto conseguire, con particolare riferimento al caso di specie sottoposto al suo esame, che, agli effetti del decorso del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza dovrà effettuarsi all’indirizzo PEC indicato dal difensore, dovendosi per contro ritenere inidonea, ai fini appunto della decorrenza del termine di impugnazione, la notifica effettuata presso la cancelleria del Giudice adito.


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