Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Cagliari aveva dichiarato non sussistere il diritto di una ex moglie all’assegno divorzile, confermando unicamente l’obbligo dell’ex marito di corrispondere la somma di Euro 400 mensili, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio.
Nello specifico, secondo la Corte d’appello, la donna non aveva diritto all’assegno divorzile in quanto la stessa conviveva con un altro compagno.
La donna, ritenendo la decisione ingiusta, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Secondo la ricorrente, in particolare, la convivenza con il nuovo compagno era cessata e la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare la “stabilità e continuità della eventuale convivenza”.
Secondo la ricorrente, dunque, la Corte d’appello, nell’escludere il diritto all’assegno divorzile, avrebbe violato l’art. 5 della legge n. 898 del 1970, in quanto la stessa non aveva accertato la “la sussistenza di una nuova famiglia, ancorché di fatto, dotata dei caratteri della stabilità e continuità, quale presupposto giustificante l’esclusione dell’assegno”.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione alla ricorrente, rigettando il relativo ricorso e giudicandolo “manifestamente infondato”.
Osservava la Cassazione, in proposito, che doveva applicarsi, nel caso di specie, il principio affermato nella sentenza della stessa Corte di Cassazione n. 6855 del 2015, nella quale era stato affermato che “l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge”.
Di conseguenza, secondo la Cassazione, con l’instaurazione di una nuova famiglia di fatto, il diritto all’assegno divorzile non viene solo temporaneamente sospeso, ma viene definitivamente meno.
Infatti, secondo la Cassazione, con la formazione di una nuova famiglia di fatto, l’ex coniuge si assume il rischio di una cessazione del rapporto, senza che residui una sorta di “solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge”, che, ovviamente, confida “nell’esonero definitivo da ogni obbligo”.
Nel caso di specie, dunque, secondo la Cassazione era irrilevante che la nuova convivenza instaurata dall’ex moglie fosse cessata, dal momento che il diritto della stessa all’assegno divorzile era venuto meno nel momento stesso in cui la donna aveva instaurato la nuova famiglia di fatto.
Ciò considerato, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dall’ex moglie, confermando integralmente la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello.