Tale decisione viene impugnata ma il Giudice d’Appello conferma il giudizio di primo grado perché la sosta in luogo privato non esime il proprietario dall’obbligo di assicurare il veicolo se la strada è aperta alla libera circolazione di altri autoveicoli.
Non diverso il verdetto degli Ermellini che confermano quanto già espresso nei precedenti gradi di giudizio, respingendo il ricorso del trasgressore soccombente. Per la Cassazione la valutazione fatta dai Giudici dell’appello è corretta: dalla perizia effettuata sul luogo in cui l’auto si trovava in sosta, appariva chiaro che il luogo è aperto alla circolazione; pertanto, non è possibile contestare l’obbligo assicurativo.
La ratio di quest’ultimo risiede nell’esigenza di avere una copertura assicurativa nel caso n cui, il veicolo, nonostante sia in sosta, possa essere coinvolto in un sinistro stradale o sia addirittura causa dello stesso.
Viene infatti richiamata una più risalente giurisprudenza per sottolineare la definizione di strada. Nello specifico, questa comporta l’applicabilità del Codice della strada a prescindere dalla sua natura pubblica o privata, e dunque dalla proprietà di una determinata area. Al contrario è la destinazione ad uso pubblico dello spazio in oggetto a giustificarne la soggezione alle norme del Codice della Strada per ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva.