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Motocicletta urta veicolo fermo al semaforo in procinto di svoltare: c'è concorso di colpa?

Motocicletta urta veicolo fermo al semaforo in procinto di svoltare: c'è concorso di colpa?
Il conducente tenuto a dare la precedenza nell’impegnare un crocevia deve usare la prudenza e diligenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall’obbligo di rallentare in prossimità dell’incrocio.
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 11705 del 10 marzo 2017, si è occupata di un interessante caso di sinistro stradale, fornendo alcune precisazioni in tema di concorso di responsabilità nella causazione dell’evento dannoso.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il giudice di pace di Genova aveva dichiarato un soggetto responsabile del reato di “lesioni colpose” (art. 590 c.p.), commesso in danno di un altro soggetto.

Nello specifico, l’imputato era un tassista, il quale, nell’impegnare un crocevia, per svoltare a sinistra, era andato a collidere con il motociclo condotto dall’altro soggetto, “che procedeva in direzione opposta e veniva sbalzato in terra per effetto dell’urto”.

Il giudice di pace, in particolare, aveva riconosciuto profili di responsabilità in capo ad entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro, riconoscendo che il motociclista, “pure avendo segnalato tempestivamente la intenzione di eseguire manovra di svolta a sinistra, non si era assicurato di effettuarla senza pericolo o intralcio alla circolazione e non aveva fatto tutto il possibile per evitare il sinistro”.

Ritenendo la decisione ingiusta, il tassista decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza che l’aveva ritenuto parzialmente responsabile del sinistro in questione.

Secondo l’imputato, infatti, il giudice di pace era giunto erroneamente alla conclusione di doverlo ritenere responsabile, dal momento che “l’unico testimone presente ai fatti” aveva affermato “che il motociclista era andato a collidere contro il taxi il quale si trovava fermo al semaforo all’interno della propria corsia di pertinenza e con il segnalatore luminoso di svolta a sinistra regolarmente inserito”.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione all’imputato, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che il giudice di pace era pervenuto “a conclusioni logico giuridiche assolutamente sganciate” dalle risultanze degli accertamenti effettuati in corso di causa.

Evidenziava la Cassazione, in proposito, che il giudice di primo grado aveva accertato che si era trattato “di urto tra un autoveicolo fermo ad un incrocio il cui conducente aveva per tempo segnalato la intenzione di svoltare a sinistra e una motocicletta che proveniva dall’opposta direzione di marcia, la quale procedeva a velocità elevata al centro della semicarreggiata di percorrenza”.

Precisava la Corte, inoltre, che “il conducente del veicolo tenuto a cedere la precedenza nell’impegnare un crocevia deve usare la prudenza e diligenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall’obbligo di rallentare in prossimità dell’incrocio”.

Ebbene, nel caso di specie, il giudice di pace aveva attribuito un concorso di responsabilità in capo all’imputato, “in assenza di plausibile giustificazione motivazionale se non quella della mera presenza del conducente all’incrocio”.

Infatti, al momento del sinistro, l’imputato era fermo al semaforo, all’interno della propria corsia di marcia e con il segnalatore luminoso in azione.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, il conducente in questione non poteva in alcun modo considerarsi corresponsabile dell’incidente avvenuto, non avendo posto in essere nessuna condotta che abbia in qualche modo concorso a produrre l’evento dannoso.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dall’imputato, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa al giudice di pace di Genova, affinchè il medesimo decidesse nuovamente sulla questione, sulla base dei principi sopra enunciati.


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