La causa tre origine dalla condanna in appello del marito per aver tenuto delle condotte controllanti e pervasive finalizzate a imporre alla consorte uno stile di vita volto ad un risparmio ingiustificato.
Condotte che per i Giudici possono essere ricomprese nel reato di maltrattamenti. L’uomo ricorre in cassazione avverso la predetta sentenza.
Il Supremo Consesso rigetta il ricordo, infatti, in motivazione si legge che durante il giudizio di merito, le dichiarazioni rese dalla persona offesa del reato, confermano che se dapprima il regime restrittivo era condiviso, in seguito si è trasformato in una vera e propria imposizione insopportabile da parte del marito. L’uomo si era imposto con un clima di sopraffazione mediante condotte vessatorie. Il regime domestico di risparmio che la donna doveva realizzare veniva stabilito dal marito che attraverso soprusi e angherie sfociava in continui litigi.
Nel corso del giudizio è emerso un cambiamento evidente nella personalità della donna solare e piena di vita, confermato anche dalle testimonianze, che sfocia nella diagnosi di disturbo post traumatico da stress e intenti suicidi.
Gli Ermellini ricordano che con il matrimonio i coniugi si accordano sul regime della vita familiare e tale accordo deve essere condiviso da entrambi e non imposto da una parte del rapporto, soprattutto se riguarda anche le più piccolo esigenze della vita quotidiana.
Per di più i coniugi non avevano scadenze o esigenze economiche impellenti che avrebbero potuto giustificare una simile oculatezza sulle spese. Difatti entrambi avevano un impiego e uno stipendio, per questo la donna era costretta a nascondere le spese a casa dei genitori o delle amiche, gettando via gli scontrini.
Pertanto, per la Corte, il comportamento del marito era retto esclusivamente dalla volontà di sopraffare la donna condizionandone ogni decisione o azione mediante ingiurie e offese.