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La Corte di Cassazione conferma il divieto per la maestra violenta di avvicinarsi ai luoghi frequentati dagli alunni picchiati e offesi

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La Corte di Cassazione conferma il divieto per la maestra violenta di avvicinarsi ai luoghi frequentati dagli alunni picchiati e offesi
E’ del 23.3.2016 una sentenza della Corte di Cassazione che farà tirare un sospiro di sollievo a molti genitori, preoccupati e disgustati dai recenti episodi di violenza verificatesi all’interno di asili o scuole elementari, in cui alcune insegnanti sono state sorprese a picchiare crudelmente dei bambini innocenti.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, con la sentenza n. 393 del 22 marzo 2016, il Tribunale di Milano aveva riformato la misura cautelare del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, tra i quali la scuola, con la prescrizione di mantenere una distanza dalle persone offese e dai luoghi da loro frequentati di 500 metri, con il divieto di comunicare con le persone offese attraverso qualsiasi mezzo informatico”, applicata dal Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di un’insegnante di sostegno che era stata scoperta a picchiare e offendere delle minori a lei assegnate e che, conseguentemente, era stata indagata per il reato di “maltrattamenti”, di cui all’art. 572 codice penale. .

In particolare, il Tribunale di Milano riteneva di obbligare l’insegnante a “non avvicinarsi ai luoghi di residenza delle persone offese (…), alla scuola frequentata dalle due persone offese”, nonché di “mantenere una distanza dalle persone offese medesime pari ad almeno centro metri” e di vietare alla stessa di “comunicare con le persone offese attraverso qualsiasi mezzo, anche informatico”.

Giunti davanti alla Corte di Cassazione, la stessa ritiene di dover aderire alle argomentazioni svolte dal Tribunale, ritenendo pienamente giustificata la più grave misura cautelare comminata nei confronti dell’insegnante di sostegno.
Osserva, infatti, la Corte, come il Tribunale avesse adeguatamente ricostruito la vicenda, “con argomentazioni che non appaiono censurabili per manifesta illogicità, sia con riguardo al giudizio di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle minori, che per la ritenuta irrilevanza delle contraddizioni denunciate dalla difesa”.

Secondo la Cassazione, il Tribunale avrebbe del tutto correttamente “valorizzato gli strattonamenti energici imposti alle due alunne in più occasioni; le espressioni ingiuriose, incentrate sulle condizioni di inabilità fisica delle due ragazzine, anche di fronte alla mancata comprensione di testi didattici; gli epiteti, proferiti con tono di voce verbalmente aggressivo che venivano loro rivolti; le condotte vessatorie, come il divieto di usare i servizi igienici fino a quando la …. non rappresentava all’insegnante l’intervento che aveva subito e che la costringeva all’uso più frequente della toilette; la protrazione delle condotte nel tempo (cioè dall’inizio dell’anno scolastico), con cadenza quotidiana, tanto da ingenerare nelle due minori condizioni di disagio e timore al fine rivelati ”.

Di conseguenza, la Corte ritiene che i comportamenti dell’insegnante integrino il reato contestato alla stessa, il quale “richiede più atti che determinano sofferenze fisiche e morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitualità e avvinti nel loro svolgimento da un’unica intenzione criminosa di ledere l’integrità fisica o morale del soggetto passivo infliggendogli abitualmente tali sofferenze”.

In altri termini, secondo la Corte, il Tribunale avrebbe adeguatamente ricostruito i fatti che si sono verificati, i quali avrebbero pienamente giustificato la misura cautelare comminata, più grave di quella disposta inizialmente dal Giudice per le Indagini Preliminari.


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