Il
giudice di pace di Vibo Valentia aveva condannato una donna ad una
pena di 800
euro di
multa ritenendola responsabile del
reato di
lesioni personali colpose ai sensi dell’art.
590 c.p., poiché quest’ultima non aveva impedito che il cane di sua proprietà uscisse dal cortile della sua
abitazione mentre veniva aperto il cancelletto elettrico ed aggredisse un passante ed il suo cagnolino, causando alla persona offesa una lesione alla coscia.
L’imputata aveva così proposto
ricorso in Cassazione, denunciando il vizio di violazione di
legge e di
motivazione. In particolare la donna sosteneva che il
giudice avesse omesso sia di indagare in merito alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato, sia di operare una valutazione in merito alla prevedibilità in concreto della condotta aggressiva del cane, inoltre, che non avesse correttamente applicato i principi di diritto in tema di omessa custodia di animali, i quali prescrivono di accertare la loro effettiva pericolosità.
La Cassazione si è espressa con la
sentenza n. 13464/2020, giudicando il ricorso infondato. La Suprema Corte ha affermato che il giudice di
merito aveva correttamente verificato la sussistenza sia dell’elemento oggettivo del reato, ossia la condotta di omessa custodia dell’imputata ed il
nesso di causalità tra questa e l’
evento, sia dell'elemento soggettivo, cioè la sussistenza dell'elemento psicologico della
colpa, che era consistita nell’aver aperto il cancelletto elettrico senza le dovute
cautele nella custodia del suo cane, facendolo uscire dal cortile.
La Cassazione ha evidenziato che la consolidata giurisprudenza in materia di lesioni colpose per omessa custodia di animali afferma che il detentore di un animale assume una posizione di garanzia che gli impone l’obbligo di controllarlo e di custodirlo adottando ogni cautela, al fine di evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, anche all'interno dell'abitazione (Cass. Pen. sent. n. 18884/2011); è stato inoltre affermato che la pericolosità del genere animale può sussistere anche in relazione agli animali domestici e non è quindi limitata esclusivamente ad animali feroci: in ogni caso vi è l’obbligo di adottare tutte le possibili cautele al fine di prevenire eventuali reazioni dell’animale ed evitare pregiudizi nei confronti dei terzi (Cass. Pen. sent. n. 6393/2012).
Per escludere la colpa non è, inoltre, sufficiente che l'animale si trovi in un luogo privato e recintato, ma
“è necessario che tale luogo abbia caratteristiche idonee ad evitare che l'animale possa sottrarsi alla custodia e al controllo, superare la recinzione, raggiungere la pubblica via ed arrecare danno a terzi” (cass. Pen. sent. n. 47141/2007).
Alla luce di questi motivi, la Cassazione ha riconosciuto integrata la
responsabilità per lesioni colpose in capo all’imputata ed ha respinto il ricorso.