La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 17133 del 5 aprile 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, un soggetto era stato imputato del reato di “lesioni perosnali colpose” (art. 590 cod. pen.), in quanto il postino era stato morso dal cane di sua proprietà.
Il Giudice di Pace, tuttavia, aveva ritenuto di dover assolvere l’imputato, in quanto, dalla ricostruzione dei fatti emersa a seguito delle indagini effettuate, era emerso che il postino era arrivato con la moto davanti al cancello di casa dell’imputato, che era aperto e, nonostante questi fosse stato invitato a non entrare e a fermarsi, “aveva percorso il viale che conduceva alla villa con il braccio proteso in avanti per porgere una busta, ed era stato aggredito dal cane che era sfuggito alla presa della padrona”.
Secondo il Giudice di Pace, dunque, l’imputato non poteva considerarsi colpevole, in quanto il postino era stato avvertito di non entrare ma questi era entrato lo stesso.
Di conseguenza, l’ingresso del postino doveva considerarsi “un fatto imprevedibile e non evitabile dal custode del cane”.
Il Procuratore della Repubblica, ritenendo l’assoluzione ingiusta, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, osservando che “l'ingresso di un postino presso un'abitazione privata era un'attività assolutamente ordinaria e prevedibile da parte del proprietario dell'animale, che non poteva ritenersi esentato da responsabilità per aver apposto un cartello con la scritta ‘attenti al cane’”.
Secondo il Procuratore ricorrente, inoltre, l’evento non era avvenuto all’interno della proprietà dell’imputato, in quanto, dalle testimonianze raccolte in corso di causa, era emerso che “il postino al momento dell'aggressione si trovava fuori dal cancello, dopo essere scappato alla presa della padrona”.
La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover annullare la sentenza di assoluzione, accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica.
Secondo la Cassazione, infatti, possono considerarsi pericolosi, non solo gli animali feroci, ma anche gli animali domestici, compreso il cane, che, pur essendo normalmente mansueto, può diventare pericoloso, anche in considerazione della razza di appartenenza.
Di conseguenza, il proprietario del cane, “è tenuto a controllare e custodire l'animale, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, anche all'interno dell'abitazione”.
Ebbene, nel caso di specie, secondo la Cassazione, il Giudice di Pace non aveva adeguatamente tenuto in considerazione il fatto che “il cane non era stato adeguatamente custodito” dall’imputato, tanto che l’animale “aveva approfittato della momentanea apertura del cancello d'ingresso alla proprietà per liberarsi dalla presa, evidentemente non ferma, della C. G., figlia dell'imputato, ed aggredire il postino mordendolo al braccio”.
Osservava la Cassazione, poi, che il semplice fatto di aver apposto il cartello “attenti al cane” non esonera il proprietario dall’obbligo di custodire il proprio animale, ad esempio, tenendolo al guinzaglio, assicurandolo ad una catena o custodendolo in una zona del giardino che non gli consenta di scappare o di avvicinarsi agli estranei.
In sostanza, dunque, secondo la Cassazione, il Giudice di Pace aveva erroneamente ritenuto il postino responsabile per l’evento dannoso che si era verificato, in quanto il Giudice avrebbe dovuto verificare se un’adeguata custodia dell’animale avrebbe impedito l’evento dannoso stesso.
Ciò considerato, la Corte di Cassazione annullava la sentenza di assoluzione emessa dal Giudice di Pace, rinviando la causa al Giudice stesso, in modo che questi decidesse nuovamente sulla questione, in base ai principi sopra enunciati.