Nel caso esaminato dalla Cassazione, un imputato era stato accusato dei reati di “lesioni personali colpose” - provocate dal cane di sua proprietà ad un bambino - nonché del reato di “minacce”, rivolte dall’imputato stesso al padre del bambino in questione, per impedire che questi denunciasse l’accaduto.
Il Giudice di Pace di Trento, pronunciatosi in primo grado, aveva assolto l’imputato “perché il fatto non sussiste”, ritenendo che, dagli accertamenti effettuati in corso di causa, fosse emerso che il cane era stato affidato al padre dell’imputato, “che ne curava la custodia e la vigilanza”.
Di conseguenza, secondo il Giudice di Pace, l’imputato non aveva assunto alcuna posizione di garanzia rispetto alla cura e alla gestione del cane in questione e, dunque, non poteva ritenersi resposabile delle lesioni causate al minore.
Ritenendo la decisione ingiusta, il Pubblico Ministero aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, evidenziando che il proprietario del cane era “comunque titolare di autonome posizione di garanzia sull'animale” e che, pertanto, “anche in ipotesi di trasferimento dell'animale ad altra persona lo stesso avrebbe dovuto rispondere per lesioni colpose per i traumi lesioni da questo provocati”.
La Corte di Cassazione tuttavia, non riteneva di dover dar ragione al Pubblico Ministero, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Osservava la Cassazione, in particolare, che, nel caso di specie, il Giudice di Pace aveva correttamente evidenziato che il cane “era effettivamente custodito da persona diversa dell'imputato”, il quale, dunque, “aveva perso qualsiasi potere di vigilanza e di controllo diretto sullo stesso”.
Secondo la Cassazione, pertanto, il Giudice di Pace aveva adeguatamente affermato che, in virtù dei “principi di autoresponsabilità”, era il padre dell’imputato a gestire l’animale e ad aver assunto i relativi obblighi precauzionali, volti ad impedire che l’animale potesse recare danno a terzi.
Evidenziava la Cassazione, peraltro, che, “in caso di trasferimento degli obblighi di garanzia su persona diversa dal proprietario, la responsabilità di questi residua nel caso in cui lo stesso sia in concreto tuttora in grado di esercitare il potere di controllo, ovvero nel caso in cui abbia affidato l'animale a persona non in grado di esercitare su di esso una effettiva custodia (…) o di contenerne il naturale slancio”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal Pubblico Ministero, confermando la responsabilità dell’imputato per il reato di “lesioni colpose”.
La Cassazione, tuttavia, annullava la sentenza impugnata limitatamente alla contestazione relativa al reato di “minacce”, in quanto il Giudice di Pace aveva del tutto omesso di pronunciarsi circa tale capo di imputazione.