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ISEE 2019: attività mobiliari

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ISEE 2019: attività mobiliari
Istruzioni per l'indicazione delle partecipazioni azionarie nella Dichiarazione sostitutiva unica (DSU).
L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie al fine di consentire la richiesta di prestazioni sociali agevolate, ovvero di tutte le prestazioni o servizi sociali o assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, ossia è basata sulla cosiddetta prova dei mezzi.

Come precisato nella Circolare n. 73 del 10.04.2015, l’ISEE è un criterio di valutazione per la concessione di prestazioni sociali agevolate costituite da prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate al possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche (agevolazioni fiscali e tariffarie, benefici assistenziali etc.).

Come precisato nelle istruzioni approvate con D.P.C.M. n. 159/2013, l’indicatore valuta la situazione economica delle famiglie e tiene conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche. L’ISEE, inoltre, tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore ad esempio per i nuclei con tre o più figli o per i nuclei con persone con disabilità e/o non autosufficienti.

Il Sistema informativo dell’ISEE (SII), costituito e gestito dall’INPS sotto il profilo tecnico ed informatico, è dunque una Banca dati che consente all’Ente erogatore delle prestazioni sociali agevolate come sopra definite, di verificare il possesso dei requisiti in capo al richiedente per il loro riconoscimento.
L’Ente presso il quale sia stata presentata specifica domanda di prestazioni sociali agevolate, ai fini dell’accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento della stessa in capo al richiedente, sempreché questi o altro componente il suo nucleo familiare abbiano già presentato la DSU, può acquisire il valore ISEE e la composizione del nucleo familiare, nonché, ove necessario, le informazioni della DSU pertinenti e non eccedenti per le medesime finalità.

L’Ente può richiedere all'INPS anche le informazioni contenute nella DSU quando procede all'accertamento dei requisiti per il mantenimento dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, da esso erogati a qualunque titolo (art. 11, comma 10 del D.P.C.M. n. 159/2013).
L’Ente può, altresì, richiedere le informazioni contenute nella DSU ai fini dei controlli sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante. In questa ultima ipotesi, qualora accerti la non veridicità dei dati, provvede a dare comunicazione all’INPS di eventuali dichiarazioni mendaci (art. 11, commi 6 e 10 del D.P.C.M. n. 159/2013).

La Dichiarazione Sostitutiva Unica(DSU) è dunque il documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta delle prestazioni sociali agevolate.
Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell’INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall’INPS). Per le parti autodichiarate, un solo soggetto compila la DSU, c.d. dichiarante, che si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara.
La DSU serve, quindi, a fornire le informazioni utili al calcolo dell’ISEE.

Nell’ambito della DSU, il modulo FC.1, quadro FC.2, Sezione II è destinato alla autodichiarazione delle altre forme di patrimonio mobiliare possedute alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi, in riferimento alla DSU 2019, si fa riferimento alle forme di patrimonio mobiliare possedute alla data del 31.12.2018).

Tra queste rientrano, per ciò che qui interessa, le partecipazioni azionarie per le quali va assunto il seguente valore:
  • per le partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU (31.12.2018);
  • per le partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali. Tale bilancio è chiaramente quello al 31.12.2017 non essendo ancora stato approvato in molti casi, alla data di presentazione della DSU, il bilancio al 31.12.2018 (si ricorda, infatti, che la DSU presentata nel corso dell’anno 2018 è valida sino al 15.01.2019).

Analogamente, la frazione di partecipazione al patrimonio netto, che assume rilevanza ai fini della DSU, è quella esistente alla data del 31.12.2017 poiché, è in funzione di questa che viene determinato il reddito di partecipazione a quella data, nell’ipotesi di partecipazioni azionarie in società non quotate o di partecipazioni non azionarie.


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