Tale contributo andrà a sostituire le varie misure di sostegno attuali: dal mese di marzo 2022, momento a partire dal quale saranno corrisposti i primi assegni unici, gli assegni familiari e le detrazioni dovranno pertanto ritenersi abrogati.
Tanto premesso, è possibile chiarire nello specifico chi sono gli aventi diritto e quanto spetta.
Sul primo punto, il Decreto precisa che l’assegno è riconosciuto a tutti i nuclei familiari con figli a carico, siano essi minorenni o maggiorenni entro il ventunesimo anno di età.
In tale ultimo caso l’assegno sarebbe riconosciuto a condizione che il figlio frequenti un corso di laurea o comunque di formazione scolastica o professionale oppure svolga un tirocinio, il servizio civile o un’attività lavorativa con reddito complessivo inferiore a 8.000,00 euro oppure ancora sia registrato come disoccupato.
Se il figlio maggiorenne è disabile, tuttavia, l’assegno sarà sempre riconosciuto senza limiti.
L’assegno potrà essere corrisposto, inoltre, in favore delle famiglie in attesa di prole, a partire dal settimo mese di gravidanza.
Va precisato altresì che l’assegno unico sarà cumulabile con il Reddito di cittadinanza ma, in tale evenienza, la quota prevista con riferimento ai figli minori sarà sottratta.
Quanto alle somme spettanti, poi, il recente Decreto Legislativo prevede che l’emolumento ottenibile sia variabile e che il quantum in concreto spettante a ciascun avente diritto si debba determinare in relazione all’indicatore della situazione economica equivalente (c.d. ISEE).
Più precisamente, per i nuclei familiari il cui indicatore ISEE superi la soglia dei 40.000,00 euro l’ammontare dell’assegno sarà fissato in 50,00 euro per un figlio (ma si potranno raggiungere i 100,00 euro con due figli, i 165 euro con tre e i 330,00 con quattro); qualora invece tale soglia non sia raggiunta la quota sarà modulabile secondo un criterio di progressione.
L’ammontare massimo dell’assegno, cui avranno diritto le famiglie il cui indicatore ISEE non superi i 15.000,00 euro, sarà pari a:
- euro 175,00 su base mensile per il primo e per il secondo figlio;
- euro 260,00 su base mensile a partire dal terzo figlio.
La maggiorazione dell’assegno unico, inoltre, sarà possibile anche in relazione all’eventuale condizione di disabilità del figlio minorenne o maggiorenne (purchè entro i ventun anni) oppure nel caso in cui la madre richiedente abbia essa stessa meno di ventun anni.
Quanto alle modalità operative, per ottenere il contributo occorre presentare un’istanza telematica all’Inps oppure presentare domanda presso gli istituti di patronato.
La domanda potrà essere presentata a partire dal 1 gennaio 2022.