Per valutarne la sussistenza, un’apposita Commissione medica dell’ASL competente procederà ad accertamenti medici e clinici. La Commissione può accertare vari livelli di gravità dell’invalidità:
- dal 33% al 66%, si parla di invalidità civile lieve;
- dal 67% al 99%, si ha un’invalidità civile medio-grave;
- con il 100% di invalidità, si parla di non autosufficienza.
In relazione alla gravità della patologia accertata, la Commissione medica attribuisce una percentuale di invalidità. In base a questa percentuale, si ha diritto a determinati benefici.
Nel caso di invalidità civile lieve, si ha diritto alle agevolazioni Legge 104 e ad altri benefici?
Se la patologia invalidante compromette fortemente le condizioni di salute del soggetto, oltre all’invalidità civile, è possibile ottenere il riconoscimento dello “stato di handicap grave”. L’accertamento di questa condizione consente di accedere alle agevolazioni previste dalla Legge 104/1992.
Secondo la normativa (decreto ministeriale n. 329/1999, come modificato dai d.m. n. 279/2001 e n. 296/2001), le malattie invalidanti, che danno diritto alla Legge 104, sono quelle che determinano una diminuzione della capacità lavorativa superiore al 75% o un’invalidità permanente (anche se parziale) o una menomazione stabile o progressiva.
Allora, detto questo, sono previsti dei benefici in presenza di un’invalidità civile riconosciuta in una percentuale dal 33% al 66%?
In realtà, con un’invalidità civile lieve, non si ha diritto a trattamenti economici da parte dell’INPS (come assegno mensile di assistenza o pensione di inabilità). Infatti, l’INPS eroga prestazioni economiche soltanto in caso di invalidità dal 74% in su.
Tuttavia, il sistema prevede una serie di agevolazioni che spettano all’invalido civile lieve.
Se viene riconosciuta un’invalidità civile del 33%, si ha diritto alla fornitura gratuita di protesi, ausili e presidi (protesi come gli apparecchi acustici, ausili come carrozzelle o presidi come cateteri), previste dal c.d. nomenclatore dell’assistenza protesica: cioè, il documento del Ministero della Salute che stabilisce la tipologia e le modalità di fornitura di protesi e ausili a carico del SSN.
Per ottenere queste apparecchiature gratuitamente, occorrono una prescrizione e un piano riabilitativo-assistenziale individuale formulati da un medico specialista. È l’ASL a fornire questi strumenti. Pertanto, è il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) a garantire questo tipo di prestazioni.
Peraltro, in caso di invalidità civile lieve almeno del 46%, si ha diritto all’iscrizione nelle categorie protette ai sensi della Legge n. 68 del 1999 e nelle liste di collocamento privato.
Bisogna rivolgersi al Centro per l’Impiego della provincia di residenza, presentando il verbale della Commissione medica e compilando un apposito modulo. Questo modulo serve perché il richiedente deve attestare queste circostanze: di avere più di 15 anni e di non essere in età pensionabile, di essere disoccupato e di avere il 46% di invalidità civile.
Infine, con un’invalidità civile dal 51% in su, il lavoratore dipendente può chiedere un congedo per cure relative alla patologia per cui è stata riconosciuta l’invalidità, per un periodo non superiore a 30 giorni ogni anno. La domanda va presentata al datore, con la richiesta del medico convenzionato con il SSN o appartenente a struttura sanitaria pubblica. Il lavoratore deve documentare la sottoposizione alle cure.
Il congedo non rientra nel periodo di comporto (ossia, il periodo di conservazione del posto).
È un congedo retribuito. Esso è a carico del datore di lavoro e il dipendente ha diritto al proprio stipendio secondo il regime economico delle assenze per malattia. Pertanto, è sempre necessario verificare se il contratto collettivo di riferimento prevede la possibilità di avere queste assenze per invalidità.