Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Torino aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale di primo grado aveva condannato il titolare di un’impresa artigiana e l’amministratore di un condominio, per il reato di “incendio colposo”, a seguito di un rogo che aveva interessato un [def ref=condominio (negli edifici)]condominio.
Nel caso di specie, in particolare, l’artigiano era stato ritenuto responsabile per non aver adottato le dovute “cautele in tema di sicurezza antincendio nel corso dei lavori di impermeabilizzazione di alcuni lucernai posti sul tetto, a lui commissionati e da lui personalmente eseguiti”.
L’amministratore di condominio, invece, era stato ritenuto responsabile per aver conferito l’incarico all’artigiano senza verificare la sua idoneità tecnico-professionale, in violazione di quanto stabilito dall’art. 90 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
Ritenendo la decisione ingiusta, gli imputati avevano deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza loro sfavorevole.
La Corte di Cassazione riteneva, tuttavia, di non poter dar ragione agli imputati, rigettando i relativi ricorsi, in quanto infondati.
Osservava la Cassazione, infatti, che la Corte d’appello di Torino era giunta alla conclusione di dover condannare l’artigiano sulla base dei rilievi dei Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo dell’incendio, i quali avevano evidenziato che “dagli elementi rinvenuti non era stato possibile risalire alle cause che avevano determinato l'incendio” ma che, dalla testimonianza resa da una condomina, “era desumibile che tale evento fosse stato originato da un cannello durante i lavori di impermeabilizzazione del tetto”.
Dalle testimonianze raccolte, in particolare, era emerso che l’artigiano, nell’eseguire i lavori di impermeabilizzazione del tetto, aveva utilizzato “un cannello a GPL che sprigionava fiamma libera” ed era in possesso, altresì, di “una bombola di gas che aveva portato sul tetto”.
Di conseguenza, secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva, del tutto adeguatamente, ritenuto che “le fiamme si fossero sviluppate partendo dall'alto dell'edificio, ovvero dal tetto”.
Anche per quanto riguarda la condanna dell’amministratore di condominio, la Cassazione riteneva che la decisione della Corte d’appella fosse corretta.
Evidenziava la Cassazione, in proposito, che la Corte d’appello aveva, giustamente, ritenuto che l’amministratore di condominio, consapevole che l’artigiano era stato chiamato ad eseguire “opere che richiedevano l'uso di un cannello a fiamma libera a GPL”, avrebbe dovuto “verificare che il soggetto da lui stesso individuato fosse effettivamente dotato della necessaria capacità di realizzare i lavori affidati e munito delle attrezzature idonee, anche in relazione ai dispositivi di sicurezza e prevenzione incendi, data la infiammabilità del materiale utilizzato”.
Dalle prove raccolte, invece, era emerso che l’amministratore non aveva verificato l’idoneità professionale dell’artigiano, “verifica che, ove compiuta, gli avrebbe consentito di acclararne la inadeguatezza professionale oltre che l'assenza degli opportuni sistemi e presidi di prevenzione ed antincendio, e di effettuare quindi una differente scelta in ordine all'artigiano da incaricare dei lavori condominiali e da indicare ai condomini”.
In proposito, la Cassazione richiamava delle precedenti sentenze (la n. 42347 del 2013 e la n, 39959 del 2009), con le quali era stato precisato che “l'amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell'interesse del Condominio è tenuto, quale committente, all'osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice (…), essendo titolare di un obbligo di garanzia, quanto alla conservazione e manutenzione delle parti comuni dell'edificio condominiale, ai sensi dell'art. 1130 cod. civ.”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dagli imputati, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando i ricorrenti anche al pagamento delle spese processuali.