A tale scopo, è possibile inserire nel contratto una clausola in cui si prevede il versamento di una “caparra confirmatoria”, oppure è possibile inserire una “clausola penale”.
Con la previsione del versamento di una “caparra confirmatoria” (disciplinata dall’art. 1385 c.c.), i contraenti prevedono che una parte sia tenuta a versare una somma di denaro (o una certa quantità di cose fungibili), “a garanzia” del proprio futuro adempimento.
In caso di regolare adempimento delle prestazioni previste dal contratto, la caparra verrà considerata come una sorta di “anticipo” della prestazione prevista, mentre, in caso di inadempimento della parte che ha versato la caparra, l’altra parte potrà recedere dal contratto, trattenendo la caparra a suo tempo ricevuta (salvo il caso in cui il contraente decida di agire in giudizio, al fine di ottenere l’esecuzione forzata degli obblighi contrattualmente previsti).
E se ad essere inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra?
Ebbene, in questo caso, sarà la parte che ha versato la caparra ad avere il diritto di recedere dal contratto, pretendendo il pagamento di una somma pari al doppio della caparra stessa (salvo, anche in questo caso, il diritto del contraente di agire in giudizio al fine di ottenere l’esecuzione forzata degli obblighi contrattualmente previsti).
Come detto, altra forma di tutela per l’ipotesi di inadempimento è la cosiddetta “clausola penale”, prevista dall’art. 1382 c.c.
Con l’inserimento nel contratto della “clausola penale” le parti stabiliscono che, in caso di inadempimento, la parte inadempiente sia tenuta a pagare una determinata somma di denaro o ad eseguire una determinata prestazione.
Con la “clausola penale”, dunque, le parti stabiliscono in via preventiva le conseguenze negative di un futuro ed eventuale inadempimento.
In conclusione, dunque, mentre la “caparra confirmatoria” ha funzione di “garanzia” del futuro adempimento, la “clausola penale” ha natura sanzionatoria, stabilendo già al momento della stipula del contratto gli effetti negativi ricollegati ad un futuro ed eventuale inadempimento di una delle parti.