Negli ultimi anni, così, data la domanda crescente, accanto agli asilo nido comunali sono proliferate strutture private capaci di offrire un servizio analogo, ma con maggiore flessibilità oraria.
Vantaggio che ha, come contropartita, il pagamento della (onerosa) retta e delle spese relative ad eventuali servizi accessori, quali la mensa.
Prima di procedere all’iscrizione del proprio figlio, si consiglia di leggere scrupolosamente il contratto in ogni sua parte: alla sottoscrizione di un contratto relativo all’iscrizione del bambino in un asilo privato consegue l’assunzione di una serie di diritti, ma anche di obblighi.
Di norma il contratto copre un intero anno di iscrizione: pertanto si sarà tenuti a sostenere le spese previste per tutto l’anno scolastico. Cancellare il proprio figlio dall’asilo nido al quale era stato iscritto è sempre possibile, in qualsiasi momento, ma potrebbe essere previsto comunque il pagamento delle rette relative all’intero anno scolastico, anche se la frequenza è stata per un periodo breve.
Il contratto in questione può infatti contemplare clausole vessatorie, clausole così dette in quanto configurano una situazione di “squilibrio” tra le parti, in relazione ai diritti e agli obblighi derivanti dal contratto.
Secondo l’ordinamento, esse sono suscettibili di esecuzione solo se rispettano le condizioni imposte dalla legge:
- devono essere inserite per iscritto;
- devono essere specificamente approvate mediante apposita sottoscrizione in calce al contratto (cosiddetta “doppia sottoscrizione”);
- devono essere frutto di una trattativa intercorsa tra le parti antecedentemente alla sottoscrizione del contratto stesso.
Come stabilito dalla Corte di Cassazione, al contratto di un asilo nido privato può essere applicata la clausola vessatoria che prevede l’applicazione di una sorta di penale in caso di ritiro dell’alunno, a prescindere dalle motivazioni che sono state date dalla controparte. In assenza di tale clausola, l’asilo non ha diritto a richiedere il versamento delle rette relative al periodo in cui l'asilo non sarà frequentato dal bambino, in quanto non ha rispettato le condizioni formali e sostanziali che sono richieste.
Occorre quindi verificare la presenza della clausola vessatoria e, nel caso in cui fosse presente, una volta accettata con relativa firma, diventerà piuttosto difficile esimersi dal pagare la retta scolastica dell’intero anno in caso di recesso dal contratto.
Solo attraverso l’attenta lettura del contratto si è, quindi, in grado di capire:
- se sussiste la possibilità di sciogliere il contratto senza incorrere in penali;
- se è possibile chiedere alla scuola la modifica delle condizioni contrattuali prima di accettarle;
- quali sono le conseguenze effettive di un ritiro anticipato.