Con la
sentenza n. 2261/2025 del 5 febbraio 2026, il
Tribunale ordinario di Palmi - Sezione Lavoro ha accolto il
ricorso di una docente, alla quale era stato revocato l’incarico di supplenza dopo poche settimane dall’inizio dell’anno scolastico.
La docente aveva sottoscritto un
contratto a tempo determinato dal 9 settembre 2024 al 30 giugno 2025 presso un istituto tecnico di Polistena. Tuttavia, a metà ottobre le era stato impedito l’accesso alla classe, senza una comunicazione formale scritta e senza adeguata
motivazione, in violazione del CCNL di comparto. Alla base della revoca, secondo l’amministrazione, vi era
il mancato riconoscimento della riserva per il servizio civile precedentemente attribuita.
Il Tribunale ha ritenuto illegittima la decisione dell’Amministrazione e ha disposto:
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il riconoscimento del diritto alla riserva del 15% dei posti, ai sensi dell’art. 18, comma 4, D.Lgs. 40/2017;
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l’attribuzione di 12 punti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Reggio Calabria per il biennio 2024/2026;
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la rettifica della posizione in graduatoria;
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il risarcimento del danno, pari alle retribuzioni che la docente avrebbe percepito dal 09.09.2024 al 30.06.2025, oltre accessori di legge.
Un pronunciamento netto, che rafforza la tutela dei docenti che hanno svolto il servizio civile.
La causa è partita grazie all’iniziativa dello
Studio Fasano, che ha assistito la docente fin dall’avvio del ricorso. In
giudizio la
ricorrente è stata rappresentata e difesa dalle avvocate
Angela Maria Fasano e Stefania Fasano, che hanno impostato la strategia difensiva puntando sulla continuità normativa tra servizio civile nazionale e universale e sull’
interpretazione conforme ai principi costituzionali.
Servizio civile nazionale e universale: perché la riserva spetta anche ai "vecchi" volontari
Il nodo centrale della
controversia riguardava l’interpretazione dell’
art. 18, comma 4, del D.Lgs. 40/2017, istitutivo del servizio civile universale, che prevede una riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per chi abbia completato tale servizio.
La docente aveva svolto il servizio civile nazionale tra il 17 marzo 2017 e il 12 marzo 2018, prima della piena operatività del nuovo sistema universale. L’Amministrazione aveva ritenuto che la riserva fosse limitata solo a chi avesse svolto il servizio civile "universale", escludendo quindi il servizio civile nazionale.
Il Tribunale di Palmi - richiamando anche la recente
sentenza del TAR Lazio n. 12019/2025 - ha adottato un’interpretazione costituzionalmente orientata, fondata sull’art.
3 della Costituzione (principio di
uguaglianza). Secondo il
giudice,
il servizio civile nazionale e quello universale sono legati da un rapporto di continuità normativa e valoriale.
Determinante è stata anche la modifica introdotta dall’art. 4, comma 4, del D.L. 14 marzo 2025 n. 25, convertito con modificazioni nella Legge 9 maggio 2025 n. 69, che ha esteso espressamente la riserva anche a chi abbia svolto il servizio civile nazionale ai sensi della Legge n. 64/2001.
Pur trattandosi di norma non qualificata come interpretazione autentica, il Tribunale ha ritenuto che essa recepisse una lettura già possibile “
secundum Constitutionem”, valorizzando l’unitarietà delle finalità di
difesa della Patria (art.
117, secondo comma, lett. d) della Costituzione).
In sostanza, due servizi con le stesse finalità e la stessa natura volontaria non possono essere trattati in modo diverso. E, quindi, la riserva del 15% spetta a entrambi.
Revoca illegittima del contratto e condanna al risarcimento
Accertato il diritto alla riserva e ai 12 punti, il Tribunale ha dichiarato l’insussistenza della causa di recesso dal contratto di supplenza. L’amministrazione aveva revocato l’individuazione della docente con provvedimento dell’USR Calabria (n. 18716 del 16.10.2024), poi seguito dalla risoluzione anticipata del contratto. Il giudice ha disposto la disapplicazione di tale provvedimento, riconoscendo l’illegittimità dell’interruzione del rapporto.
Come conseguenza diretta, il Ministero è stato condannato al risarcimento del danno, quantificato nelle retribuzioni che la docente avrebbe percepito dalla stipula del contratto fino alla naturale scadenza del 30 giugno 2025.
Non si tratta solo di una questione di punteggio, dunque, ma di una decisione che afferma un principio forte: quando la riserva spetta, non può essere negata con interpretazioni restrittive. E, se da quella negazione deriva la perdita del lavoro, l’Amministrazione deve rispondere economicamente.
La decisione del Tribunale di Palmi rappresenta, oggi, un precedente importante per tutti i docenti inseriti nelle GPS che abbiano svolto il servizio civile nazionale e si siano visti negare la riserva o il relativo punteggio.