La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24817 del 15 giugno 2016, ha affrontato un nuovo caso in materia condominiale, fornendo alcune precisazioni in ordine alla configurabilità del reato di “getto pericoloso di cose”, di cui all’art. 674 codice penale.
Nel caso esaminato dalla Corte, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Asti, aveva assolto un imputato per il reato in questione, nonostante il Pubblico Ministero avesse chiesto la condanna del medesimo, dal momento che egli “dando fuoco a materiale plastico e in alluminio, provocava emissioni di fumi maleodoranti e irritanti, atti a molestare il vicinato”.
Secondo il P.M., in particolare, tale condotta rientrava pacificamente nella fattispecie prevista dall’art. 674 c.p., il quale punisce con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda fino a 206 euro, anche chi “nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo”, idonei ad “offendere, imbrattare o molestare persone”.
Contro tale sentenza, veniva proposto ricorso per Cassazione da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, in quanto il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente escluso la sussistenza del reato, solo in ragione del fatto che si era trattato di un episodio sporadico ed occasionale.
La Corte di Cassazione ritiene di dover aderire alle argomentazioni svolte dal Procuratore, accogliendo il relativo ricorso.
Secondo la Cassazione, infatti, non era condivisibile la decisione del Giudice di primo grado, il quale aveva prosciolto l’imputato poiché “non sussisterebbe il reato in quanto la condotta non avrebbe avuto carattere permanente ma (solo) occasionale”.
La Corte osserva come tale conclusione non sia in linea con quanto costantemente affermato dalla Cassazione medesima, la quale ha avuto modo di precisare come “il reato di getto pericoloso di cose, di cui all’art. 674 c.p., ha di regola carattere istantaneo e solo eventualmente permanente”.
Infatti, secondo la Cassazione, “la permanenza va ravvisata quando le illegittime emissioni sono connesse all’esercizio di attività economiche e legate al ciclo produttivo (Sez. I, n. 2598 del 13.11.1997), mentre, con riguardo specifico all’emissione molesta di gas, di vapori o di fumo, la contravvenzione di cui all’art. 674 c.p., è un reato non necessariamente, ma solo eventualmente permanente, in dipendenza cioè della durata, istantanea o continuativa, della condotta che provoca le emissioni stesse”.
In sostanza, secondo la Corte, il reato di cui all’art. 674 c.p., non deve ritenersi escluso per il solo fatto che la condotta sia stata occasionale, dal momento che non si tratta di un reato che richiede necessariamente una condotta che si protragga per un certo periodo di tempo.
Per la sussistenza del reato, in particolare, la Cassazione ritiene sufficiente “anche un solo atto mediante il quale si provoca un’emissione molesta”, essendo poi necessario, comunque, che l’idoneità della condotta a produrre emissioni moleste sia dimostrata.
Nel caso di specie, pertanto, la sentenza di proscioglimento era stata erroneamente pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari, in quanto “non solo il Giudice ha disatteso il principio di diritto della natura istantanea del reato” ma ha, altresì, “escluso l’idoneità della condotta emissiva, di cui al capo d’imputazione, ad offendere o molestare le persone esposte, sulla base di una non consentita valutazione del materiale probatorio”.
In sostanza, secondo la Cassazione, il Giudice era giunto a concludere nel senso del proscioglimento dell’imputato, “senza che fosse evidente l’insussistenza del fatto addebitato” all’imputato stesso, con la conseguenza che si rendeva necessario l’annullamento della relativa sentenza, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, ai fini della prosecuzione del procedimento.