Nello specifico, la società in questione che era stata esclusa dal bando, “per la presunta carenza di uno dei requisiti di partecipazione richiesti”, avendo il Comune ritenuto che il centro cottura indicato nella domanda non fosse idoneo sotto il profilo edilizio-urbanistico.
L’impresa aveva, dunque, deciso di rivolgersi al TAR, lamentando la violazione dell'art. 32 d.lgs. 50/2016, dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/90 e dell'art. 97 Cost.
Il TAR riteneva, in effetti, di dover aderire alle considerazioni svolte dalla società esclusa, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.
Osservava il TAR, infatti, che nella procedura di gara oggetto di contestazione, il “possesso di un centro cottura regolarmente autorizzato” si poneva “non come requisito di partecipazione bensì di esecuzione dell’appalto”.
Evidenziava il TAR, inoltre, che “il requisito della regolarità dal punto di vista del profilo edilizio-urbanistico” poteva anche intervenire dopo l’aggiudicazione dell’appalto e prima della stipula del contratto.
A sostegno delle proprie ragioni, il TAR evidenziava che, ad esempio, risulterebbe illegittima una clausola del bando di gara che richiedesse alle imprese partecipanti, come requisito di ammissione, “la disponibilità di un centro di cottura ubicato nel territorio comunale, in quanto sproporzionata e distorsiva del principio di concorrenza tra imprese”.
Precisava il TAR, in proposito, che, in caso di appalto del servizio mensa, il richiedere “l'effettiva disponibilità di un centro di cottura nel territorio comunale sin dalla data di presentazione della domanda, senza consentire all'impresa di organizzarsi all'esito della vittoriosa partecipazione, equivale a riservare la gara stessa alle sole imprese che già operano nel territorio, in palese violazione delle disposizioni comunitarie”.
Allo stesso modo, secondo il TAR, la carenza del titolo urbanistico-edilizio in campo al centro cottura in questione non appariva idonea a rendere del tutto inaffidabile l’offerta, non potendosi escludere che la stessa potesse essere superata “nelle more della procedura di gara o all’esito dell’aggiudicazione”.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR Campania accoglieva il ricorso proposto dall’impresa ricorrende, annullando l’atto di esclusione della stessa dalla partecipazione al bando di gara.