Stando a quanto affermato dal TAR Campania, nella sentenza n. 1627 del 21 novembre 2017, sembrerebbe proprio di sì.
Nel caso esaminato dal TAR, una società aveva impugnato il provvedimento con cui la Provincia di Salerno aveva stabilito di scegliere l’aggiudicatario di un appalto mediante “estrazione a sorte”, nonché il consequenziale provvedimento di aggiudicazione dell’appalto ad un’altra società.
Secondo la società, in particolare, la Provincia di Salerno, “nello scegliere il proprio fornitore, avrebbe utilizzato un criterio irragionevole, rappresentato dall’estrazione a sorte” e il suo operato sarebbe, dunque, “sfociato nel puro arbitrio”.
Il TAR, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione alla società, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Secondo il TAR, infatti, nessuna norma impedisce ad una stazione appaltante di ricorrere al criterio di scelta dell’appaltatore della “estrazione a sorte”.
Evidenziava il TAR, in proposito, che l’art. 54 del d.lgs. 50/2016, prevede che l’amministrazione aggiudichi l’appalto “all’offerente che ha presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l’accordo quadro”.
Tuttavia, poiché, nel caso di specie, nei documenti di gara non era stato fissato nessun criterio di aggiudicazione, l’operato dell’amministrazione non poteva dirsi illegittimo.
Del resto, osservava il TAR, la stessa Provincia di Salerno aveva chiarito che “a causa della totale equivalenza dei tre operatori nella gara”, appariva “praticamente impossibile esprimere qualunque tipo di preferenza da parte dell’amministrazione” e, proprio per questo motivo, l’amministrazione si era affidata all’estrazione a sorte.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR rigettava il ricorso proposto dalla società, confermando la legittimità dei provvedimenti impugnati e compensando tra le parti le spese processuali.