Totti però non si è lasciato abbattere e ha presentato ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della regione Lazio. Il procedimento è durato circa 7 anni. Alla fine la battaglia legale è stata vinta dai legali del Capitano, i quali sono riusciti a dimostrare che il provvedimento del Comune era viziato da un evidente difetto di istruttoria e motivazione.
Pertanto i legali hanno richiesto al TAR una revisione dell’istanza che è stata accolta. Il 9 giugno scorso, il TAR ha emesso il verdetto a favore di Totti, annullando il rifiuto del Comune e ordinando una revisione dell’istanza. Il tribunale ha sostenuto che la richiesta iniziale di Totti era corredata dai titoli edilizi che legittimavano le preesistenze e che il Comune avrebbe dovuto motivare meglio le ragioni del suo provvedimento sfavorevole alla sanatoria della pertinenza. Pertanto, il Comune dovrà pagare 3.500 euro a Totti a titolo di spese legali.
Ma cosa si intende per pertinenza?
Quello di pertinenza è un concetto delineato dall’art. 817 del codice civile, che la definisce come una cosa il cui scopo è di essere al servizio o fungere da ornamento in maniera durevole ad un’altra cosa, che viene definita “principale”. La normativa chiarisce che per realizzare una pertinenza non è necessario richiedere il permesso di costruire, se il volume della stessa è inferiore al 20% di quello dell'edificio principale: in questi casi è sufficiente presentare una Scia.
Più precisamente, in ambito immobiliare e catastale, con il termine pertinenza si indicano tutti quei beni strumentali dell’abitazione principale come ad esempio un garage, una cantina, un cortile, un deposito etc.
Per essere definita tale, una pertinenza deve possedere due caratteristiche fondamentali, che sono la durevolezza e la volontà del proprietario.
Per durevolezza della destinazione si intende che il rapporto di servizio con il bene principale non deve essere di natura occasionale, ma deve essere prolungato nel tempo. Con volontà del proprietario, invece, si intende la necessità che il proprietario dell’immobile principale stabilisca il vincolo pertinenziale tra cosa principale e accessoria, ovvero stabilisca che le due cose siano funzionali l’una all’altra.
Con riguardo alla pertinenza e all’immobile principale, non occorre che siano collegati fisicamente e strutturalmente; possono anche essere collocati a distanza, in quanto il loro legame è esclusivamente di tipo economico e funzionale. Facciamo un esempio: un garage auto che si trovi in un immobile diverso dall’edificio principale è considerato pertinenza e come tale deve essere accatastato se il proprietario lo indica come funzionale all’abitazione principale. La pertinenza di un’abitazione principale, in conclusione è un’opera priva di una propria destinazione autonoma, la cui funzionalità si esaurisce nel rapporto con l’edificio principale.