Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha avuto come protagonista il conducente di un’autovettura, che era stato condannato, sia in primo che in secondo grado, per il reato di “omissione di soccorso” (art. 189 cod. strada), “per non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alla persona ferita”, a seguito di un sinistro stradale.
Nello specifico, dagli accertamenti effettuati in corso di causa, sarebbe emerso che l’imputato, dopo aver urtato contro un motociclo, si sarebbe allontanato, omettendo di prestare soccorso.
Solo a seguito dell’inseguimento dei Carabinieri, infatti, l’imputato si era trovato costretto ad arrestare la marcia.
Ritenendo la decisione ingiusta, l’imputato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Osservava il ricorrente che, in realtà, egli si era “fermato spontaneamente pochi metri dopo il luogo dell'urto”.
Evidenziava l’imputato, inoltre, che il giudice avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza della causa di esclusione della punibilità per “particolare tenuità del fatto”, di cui all’art. 131 bis c.p.
La Corte di Cassazione riteneva di dover aderire solo parzialmente alle considerazioni svolte dall’imputato, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Osservava la Cassazione che la Corte d’appello aveva fondato la propria decisione sulla base degli accertamenti effettuati in corso di causa, dai quali era emerso che il maresciallo dei Carabinieri aveva dovuto inseguire il conducente dell’autovettura al fine di impedirne la fuga.
La Corte di Cassazione, tuttavia, riteneva di dover applicare al caso di specie la causa di esclusione della punibilità della “particolare tenuità del fatto”, di cui all’art. 131 bis c.p.
Rilevava la Corte, in proposito, che il giudice del precedente grado di giudizio avrebbe dovuto concedere la suddetta esimente, in considerazione “delle minime lesioni riportate dalla persona trasportata sullo scooter”, della circostanza che “quest'ultimo veicolo si fosse semplicemente inclinato a seguito dell'urto” e del fatto che il danneggiato non si era nemmeno costituito parte civile nel processo penale.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal conducente dell’autovettura, annullando la sentenza impugnata “perchè il reato non è punibile per la particolare tenuità del fatto”.