La norma tutela l'interesse pubblico a che determinate attività delicate, socialmente rilevanti, vengano svolte solamente da chi possegga gli accertati requisiti morali e professionali.
Il requisito dell'abusività, in particolare, richiede che la professione sia esercitata in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, come ad esempio il mancato conseguimento del titolo di studio o il mancato superamento dell'esame di Stato per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione, la mancata iscrizione presso il corrispondente albo oppure ancora la sospensione dallo stesso.
Così inquadrato nelle sue linee essenziali il reato in esame, va specificato che Il reato ha natura istantanea, nel senso che è sufficiente la commissione anche di un solo fatto tipico riferibile all'esercizio della professione.
A questo proposito è possibile dunque chiedersi se anche l’assistenza fornita, da parte di un avvocato sospeso, ad una parte di una conciliazione innanzi al giudice possa integrare l’esercizio abusivo della professione. E proprio di tale quesito si è a recentemente occupata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46963 del 22 dicembre 2021, fornendo risposta positiva.
Secondo la Suprema Corte, infatti, sussiste la responsabilità penale per il reato di cui all’art. 348 c.p. in capo all’avvocato che, pur essendo stato sospeso, abbia assistito taluno in una procedura di conciliazione innanzi al giudice. Anche questa attività – sottolineano i Giudici di legittimità – costituisce invero “un esercizio della professione, per il quale è richiesta l'iscrizione nel relativo albo, perchè ricorre allo stesso modo la necessità (che giustifica l'incriminazione) di tutelare le persone dal rischio di affidarsi a soggetti inesperti della professione o indegni di esercitarla”.
Il fatto che per particolari procedure – come quella di conciliazione innanzi al Giudice del lavoro – non sia imposta dalla legge la firma del verbale da parte dell’avvocato, tale attività è comunque espressamente stata considerata nelle tabelle dei parametri utilizzate per determinare il compenso dei professionisti.
Il caso giunto all’attenzione della Corte, in particolare, riguardava un legale sospeso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, il quale aveva assistito, nelle vesti di procuratore costituito, un suo cliente in una procedura di conciliazione giudiziale innanzi al Giudice del lavoro e aveva addirittura firmato il verbale. In primo grado tale soggetto era stato ritenuto penalmente responsabile del reato di esercizio abusivo della professione ai sensi dell’art. 348 c.p. e anche la Corte d’appello, poi, aveva confermato la condanna.
Avverso la sentenza di seconde cure aveva dunque proposto impugnazione l’imputato, che lamentava – con esclusivo riferimento a quanto di rilievo in questa sede – una violazione di legge in quanto nel processo del lavoro non è richiesta l’assistenza di avvocati abilitati nella fase della conciliazione.
Sulla scorta delle considerazioni innanzi esposte, dunque, la Cassazione ha respinto la tesi della difesa e ha ritenuto in astratto configurabile anche in tal caso il reato di esercizio abusivo, pur dovendo annullare in concreto la sentenza impugnata alla luce dell’intervenuta prescrizione del reato.