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Emettere fatture false non è più reato, con la nuova riforma benefici retroattivi se paghi il debito: nuove sentenze

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Emettere fatture false non è più reato, con la nuova riforma benefici retroattivi se paghi il debito: nuove sentenze
Scopri come gli ultimi aggiornamenti fiscali premiano chi regolarizza, seppur in un secondo tempo, le violazioni tributarie: fatture false, pagamento del debito e non punibilità per particolare tenuità del fatto
La riforma fiscale degli ultimi anni, con particolare riferimento al D.Lgs. 87/2024 - che reca la revisione del sistema sanzionatorio tributario - e al D.Lgs. 150/2022 in materia di giustizia riparativa (riforma Cartabia), contiene elementi che, in combinazione tra loro, possono essere letti come "premianti" nei confronti dei contribuenti i quali, pur essendo incorsi in violazioni fiscali, decidono di regolarizzare la propria posizione, seppur in ritardo.

La conferma arriva dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che, per determinare gli esiti delle dispute giudiziarie giunte alla sua attenzione, ha commentato gli effetti delle norme fiscali di riforma. In tema di fatture false o per operazioni inesistenti (documenti contabili emessi per frodare il Fisco, evadere in tutto o in parte le imposte e trarre ingiustificati vantaggi fiscali), i giudici di piazza Cavour hanno sottolineato che la legge vigente prevede benefici retroattivi, qualora il contribuente - reo di aver commesso l'illecito fiscale - saldi il debito, adempiendo integralmente all'obbligazione tributaria.

Accogliendo il ricorso di un imputato in precedenza condannato alla pena della reclusione, nella sentenza 19675 del 27 maggio scorso la Suprema Corte ha spiegato che, dalla dichiarazione fraudolenta tramite l'uso di fatture per operazioni inesistenti, non sempre scaturisce una sanzione penale. Infatti la Corte ha stabilito che, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto (di cui all'art. 131 bis del c.p.), è determinate la circostanza che l'imputato abbia pagato tutto il debito, anche a rate e in virtù di un piano concordato con le Entrate, successivamente alla commissione dell'illecito fiscale. Si tratta di una regola inserita nella più ampia riforma fiscale degli ultimi anni che, oltre a essere più favorevole al contribuente evasore, vale - spiega la Cassazione - retroattivamente anche per gli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del menzionato D.Lgs. 87/2024.

Nel dettaglio, l'art. 13, comma 3-ter del D.Lgs. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. 87/2024 (in vigore dal 29 giugno dello stesso anno), prevede che il versamento del debito residuo (anche saldato in modo frazionato) costituisca uno dei principali indici di tenuità. La non punibilità sarà riconosciuta a condizione che il contribuente si munisca dei documenti utili a provare il pagamento effettuato e la rateizzazione conforme.

Inoltre, tale esito favorevole al reo va letto in combinazione con la riforma Cartabia del 2022 che, avendo a oggetto il processo penale, considera anche i reati tributari e contiene regole specifiche in merito al ravvedimento, come strumento che può influenzare positivamente l'esito della disputa giudiziaria. In particolare, il D.Lgs. 150/2022 ha semplificato l'accesso alla causa di non punibilità dal punto di vista strettamente procedurale. Il legislatore ne ha modificato i requisiti di applicazione, perché oggi vale se la sanzione non è maggiore nel minimo a due anni (e non più cinque). Si precisa che l'uso di fatture false - punito nel minimo con un anno e sei mesi di carcere - è senza dubbio compreso in questo aggiornamento normativo, che premia il contribuente che torna sulla retta via. Conseguentemente, se quest'ultimo salda tutto il debito tributario, dà luogo a una condotta successiva al reato di particolare positiva rilevanza e di cui il giudice penale non può che tener conto ai fini della decisione.

Un'altra recentissima sentenza della Cassazione, la n. 20068/2025, ha spiegato che esiste un altro escamotage per il contribuente reo di aver emesso una fattura falsa. Si tratta di un'attenuante speciale prevista dall'art. 13 bis del D.Lgs. 74/2000, così come aggiornato dal D.Lgs. 87/2024 sopra citato, valevole nei casi in cui non possa applicarsi la non punibilità per particolare tenuità. In sostanza, in base alle regole odierne, il contribuente che ha commesso un illecito per aver emesso fatture per operazioni inesistenti potrà beneficiare di una riduzione della pena fino alla metà e della cancellazione delle sanzioni accessorie, a condizione che il saldo integrale del debito fiscale si abbia prima che termini il dibattimento di primo grado.

La Cassazione, con la pronuncia da ultimo richiamata, ha chiarito che anche questa agevolazione ha efficacia retroattiva e, quindi, si applica anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 87/2024 che ha aggiornato, sul punto, il D.Lgs. 74/2000 recante la disciplina dei reati tributari. Si ricorda infine che, in precedenza, tale possibilità a favore del contribuente era limitata alla mera fase di apertura del dibattimento.

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