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Che effetti ha l'annullamento del matrimonio ecclesiastico sul procedimento di separazione davanti al Tribunale?

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Che effetti ha l'annullamento del matrimonio ecclesiastico sul procedimento di separazione davanti al Tribunale?
Come noto anche il matrimonio contratto in chiesa può essere annullato, attraverso una pronuncia del Tribunale ecclesiastico (l’annullamento alla Sacra Rota).

Va però osservato che l’annullamento da parte del Tribunale della Chiesa non ha effetti immediati anche dal punto di vista della legge civile, in quanto è necessaria una pronuncia che dichiari lo scioglimento del matrimonio civile, da parte della Corte d’Appello che, quindi, “recepisce”, conferma, la sentenza di nullità ecclesiastica.

Ma cosa succede se è in corso un procedimento di separazione e, nel frattempo, interviene la pronuncia di scioglimento del matrimonio da parte della Corte d’Appello?

Proprio su questa questione si è pronunciata la Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 3998 del 19 febbraio 2014, ha fornito alcune interessanti precisazioni in proposito.

Nel caso esaminato dalla Corte, il Tribunale, nel pronunciare la separazione tra i coniugi, aveva posto a carico del marito il pagamento di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
Il marito, tuttavia, ritenendo ingiusta tale determinazione, proponeva appello ma, mentre era in corso il giudizio, interveniva la pronuncia ecclesiastica di nullità matrimoniale, che veniva confermata anche dalla Corte d’Appello, che le conferiva efficacia anche ai fini della legge civile.
Si è posta, quindi, la questione relativa al fatto se il marito, nonostante l’intervenuto scioglimento del matrimonio, avesse ancora interesse a contestare in appello le determinazioni assunte dal Tribunale nel corso del procedimento di separazione.

Ebbene, in proposito, la Corte di Cassazione, con la sentenza sopra citata, ha precisato che la “sentenza che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti, fa venire meno il vincolo coniugale e, quindi, fa cessare la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione personale e alle correlate statuizioni circa l'addebito e l'assegno di mantenimento, adottate nel processo e non ancora divenute intangibili”.

In altri termini, una volta confermata la sentenza di nullità matrimoniale, poiché il matrimonio viene posto completamente nel nulla, come se non fosse mai stato contratto dai coniugi, viene meno il presupposto stesso del procedimento di separazione, che richiede, come ovvio, che alla base ci sia un matrimonio validamente celebrato.
Non essendoci più il matrimonio, non c’è più neanche il presupposto fondamentale per portare avanti il procedimento di separazione, con la conseguenza che il medesimo si estingue.

In proposito, infatti, nel caso di specie, la Corte di Cassazione, prende atto che il ricorrente ha reso noto nelle more del giudizio d’appello di separazione, che il giudice italiano ha “delibato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario celebrato tra le parti; che la pronuncia è regolarmente annotata a margine dell’atto di matrimonio; che, pertanto, le censure sollevate da entrambe le parti in quanto attinenti all’addebito e alla conseguente ripartizione delle spese di lite sono travolte dal passaggio in giudicato della declaratoria di nullità del matrimonio ecclesiastico, essendo tenuta la Corte soltanto a dichiarare la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio”.

Osserva la Cassazione, infatti, come, anche precedenti sentenze della Corte stessa hanno confermato il principio secondo cui “il passaggio in giudicato, in pendenza del giudizio di separazione tra i coniugi, della sentenza che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto tra le parti, fa venire meno il vincolo coniugale e, quindi, fa cessare la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione personale e delle correlate statuizioni circa l’addebito l’assegno di mantenimento, adottate nel processo e non ancora divenute intangibili, le quali presuppongono l’esistenza e la validità del matrimonio e del conseguente vincolo (Cass. 17094 del 2013; 399 e 2600 del 2010)”.

In conclusione, quindi, se il matrimonio viene meno a seguito della pronuncia di nullità del matrimonio ecclesiastico, confermata dal giudice italiano, viene meno il presupposto stesso del giudizio di separazione, il quale, dunque, se è ancora in corso, si estingue.


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