L’iter motivazionale seguito dalla Suprema Corte, segnatamente, prende le mosse dal richiamo di alcuni rilevanti precedenti. La giurisprudenza di legittimità, infatti, aveva già in precedenza affermato:
- che il contributo unificato ha natura di tributo erariale e deve essere versato dalla parte al momento dell’iscrizione della causa al ruolo per finanziare le spese che l’amministrazione della Giustizia deve sopportare per la trattazione e la decisione della controversia (cfr., a riguardo, Cass. n. 5994/2012 e Cass. n. 9840/2011);
- che anche l’obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo), ai sensi dell’art. 13 T.U.S.G., ha natura di obbligazione tributaria in quanto a) ha la funzione non solo di disincentivare e sanzionare impugnazioni infondate ma anche di ristorare l’amministrazione della giustizia dell’aver dovuto impegnare le limitate risorse dell’apparato giudiziario nella decisione di una impugnazione non meritevole di accoglimento; b) presuppone l’obbligo di versare il primo contributo e dunque partecipa della natura di siffatto obbligo (cfr., in tal senso, Cass., n. 15166/2018).
La vicenda giunta all’attenzione della Suprema Corte, in particolare, era originata dal mancato versamento del contributo unificato da parte di un soggetto che aveva proposto innanzi al giudice di pace un’opposizione a sanzione amministrativa, sia nella forma del ricorso ex L. n. 698/1981 sia in quella di citazione in opposizione ex art. 615c.p.c.
A tale soggetto era dunque stata notificata una cartella di pagamento e questa era stata impugnata dal contribuente, il quale aveva visto le proprie ragioni accolte sia in primo sia in secondo grado.
La Commissione Tributaria Regionale, infatti, aveva ritenuto che credito fosse prescritto e comunque che il giudizio di opposizione fosse da considerare esente dal pagamento del contributo unificato in quanto già pendente prima del 2010, essendo priva di efficacia retroattiva la legge che lo ha introdotto per i giudizi di opposizione.
Avverso tale sentenza, il Ministero aveva dunque proposto ricorso, dolendosi – per quanto qui di interesse – della violazione dell’art. 20 D. Lgs. 472/1997 per avere la CTR ritenuto prescritto il credito erariale senza considerare che l’obbligo di versamento del contributo unificato è soggetto ad un termine prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.: la Cassazione, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, ha dunque ritenuto fondata tale censura.