Il 4 settembre, il decreto-legge “Salva-Infrazioni” è stato approvato. Esso modifica la previsione di cui all’art. 36 del T.U.P.I. e contiene, al suo interno, una disposizione specifica per coloro che si trovano in una condizione di precarietà prolungata nell’ambito della Pubblica amministrazione. In particolare, il nuovo decreto recita testualmente quanto segue: “nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso per l’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Esso, quindi, riconosce un’indennità per il lavoratore che abbia subito un danno a causa dell’abuso di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. In questi casi, sarà un giudice a decidere l'importo dell'indennità, che varierà tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione percepita.
L’intervento del giudice, chiamato a fissare l’indennità a favore del lavoratore precario, non impedisce a quest’ultimo di provare ulteriori danni subiti. È fondamentale notare che la determinazione dell'importo terrà conto della “gravità della violazione anche in rapporto al numero di contratti in successione intervenuti tra le parti, e alla durata complessiva del rapporto”.
La disciplina previgente al decreto “Salva-Infrazioni” non conteneva alcuna indicazione in ordine ai criteri da seguire per quantificare gli indennizzi. Era solo previsto l'obbligo per le amministrazioni di recuperare le somme pagate, agendo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora gli stessi avessero posto in essere una condotta caratterizzata da dolo o colpa grave.
Viene confermata, tuttavia, la parte del comma 5 dell’articolo citato, che afferma che la violazione delle norme riguardanti l'assunzione o l'impiego nel settore pubblico non comporta l'automatica creazione di un rapporto a tempo indeterminato.
L’intervento dell'Unione europea ha giocato un ruolo cruciale nella protezione dei lavoratori in tale ambito. infatti, dopo l'apertura della procedura d'infrazione nel 2019, nel 2023 è stato inviato un parere motivato all'Italia, in cui veniva evidenziato come la normativa italiana non fosse sufficientemente severa nel punire l'abuso dei contratti a termine.
Secondo la Commissione europea, numerose categorie di lavoratori sono a rischio precarietà nella pubblica amministrazione, tra cui:
- insegnanti;
- personale ATA;
- operativi del settore sanitario;
- lavoratori nel settore artistico, musicale e coreutico;
- personale degli enti di ricerca pubblici;
- forestali;
- volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco.