Nel caso di specie, l’Autorità è intervenuta a seguito della segnalazione di una dipendente, che lamentava l’installazione di una telecamera nell’atrio del Comune, in prossimità dei dispositivi di rilevazione delle presenze dei lavoratori. Attraverso l’utilizzo delle immagini registrate, l’amministrazione aveva contestato alla dipendente alcune violazioni dei propri doveri d’ufficio, tra cui il mancato rispetto dell’orario di servizio. Alla richiesta di spiegazioni da parte dell’Autorità, il Comune ha risposto che la telecamera era stata installata per motivi di sicurezza, a seguito di alcune aggressioni ai danni di un assessore e di un’assistente sociale.
Nel corso dell’istruttoria il Garante ha rilevato che il Comune non aveva, tuttavia, assicurato il rispetto delle procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori in materia di controlli a distanza e aveva, peraltro, utilizzato le immagini di videosorveglianza per adottare un provvedimento disciplinare nei confronti della lavoratrice, in violazione della privacy. Al Comune è stata pertanto inflitta una multa di 3.000 euro.
Ma quali garanzie sono previste dallo Statuto dei lavoratori?
La legge 300 del 1970, anche detta Statuto dei Lavoratori, all’art. 4 - rubricato “Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo” - stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati solo previo accordo collettivo.
Il Jobs act - con il D. Lgs. 151/2015 - consente il controllo mirato sugli smartphone e pc aziendali, ma precisa che “i dati e le informazioni ottenuti tramite gli strumenti di controllo a distanza sono utilizzabili ai fini del rapporto di lavoro solo a condizione che sia stata data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso e nel rispetto della tutela della privacy".
A sua volta, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 2572 del 14 aprile 2023, con la quale fornisce indicazioni in merito al rilascio dei provvedimenti autorizzativi per l’installazione nei luoghi di lavoro di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori.
In particolare, nel provvedimento si ribadisce che l’installazione di strumenti aziendali, diversi dagli strumenti di lavoro, da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori, deve essere necessariamente preceduta dall’accordo sindacale e, solo qualora non si riesca a raggiungere un accordo, è possibile formulare un’istanza autorizzativa all’Ispettorato.
L’istanza all’Ispettorato dovrà contenere, quindi, la documentazione comprovante il mancato accordo. In nessun caso il consenso individuale del lavoratore, ancorché informato, può supplire all’accordo o al provvedimento autorizzativo.