Nello specifico, infatti, gli attori si erano trovati, invece che in un villaggio, in un semplice albergo, con cucina internazionale e non italiana e con assistenza per i bambini prevista solo per due ore al mattino e due ore al pomeriggio.
Così stando le cose, gli attori, già il giorno successivo a quello dell’arrivo, avevano provveduto a comunicare formale disdetta del contratto di viaggio sottoscritto, chiedendo di tornare a casa.
Il tour operator, tuttavia, aveva comunicato l’impossibilità di organizzare l'immediato ritorno a casa, e mettendo a disposizione dei due viaggiatori un’altra struttura.
Gli attori, dunque, si trovavano costretti a sostenere il costo per il trasferimento nella nuova struttura, “perdendo una giornata di soggiorno per l’acquisto dei biglietti aerei” e sostenendo anche i costi di trasferimento dall’aeroporto alla nuova struttura.
Giunti nella nuova destinazione, gli attori avevano comunicato nuovamente la risoluzione del contratto, “con richiesta di restituzione di quanto corrisposto sia per l’acquisto del pacchetto turistico sia per gli ulteriori trasferimenti necessari per raggiungere la nuova destinazione”.
Giunti dinanzi al Tribunale, l’agenzia viaggi e il tour operator (successivamente fallito, con la conseguenza che il procedimento proseguiva solo nei confronti dell’agenzia) contestavano le argomentazioni degli attori, nonché le relative richieste risarcitorie.
Il Tribunale, nel pronunciarsi nel merito della controversia, osservava come dovesse differenziarsi la posizione dell’agenzia viaggi da quella del tour operator, in quanto l’agenzia aveva svolto solo il ruolo di intermediario ma non di organizzatore del viaggio.
Osservava il Tribunale, infatti, come l’organizzatore del viaggio fosse stato il tour operator fallito, dal momento che il pacchetto turistico in questione era stato scelto dagli attori sul catalogo del tour operator stesso, dopodiché l’agenzia era intervenuta come intermediario nella vendita del pacchetto stesso.
Chiarito il ruolo dell’agenzia, il Tribunale osservava che l’art. 93 del Codice del consumo stabilisce che “in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile”.
Tuttavia, secondo il Tribunale, “la responsabilità dell’intermediario è limitata all’adempimento del mandato ricevuto dal consumatore, non rispondendo egli delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio che invece competono al tour operator”.
In proposito, il Giudice osservava che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 696 del 2010, “nel giudicare sulla responsabilità dell’intermediario di viaggio (…), ha precisato che detta responsabilità non può essere riversata automaticamente sull’intermediario, occorrendo di contro dimostrare che quest’ultimo era a conoscenza, o avrebbe potuto acquisire conoscenza, facendo uso della diligenza tipica dell’attività esercitata, dell’inaffidabilità del tour operator o della non rispondenza alla realtà delle prestazioni promesse tramite gli opuscoli e il materiale pubblicitario”.
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale evidenziava che non era stata provata “alcuna responsabilità dell’intermediario di viaggio, avendo la Lo.Tr. S.r.l., diligentemente adempiuto agli obblighi derivanti dal mandato ricevuto dagli odierni attori. Tutte le doglianze degli attori, infatti, riguardano alcune carenze della struttura ricettiva (Hotel Me.) inizialmente occupata dagli stessi insieme alle loro famiglie nella prima parte del viaggio, nonché i disagi e le spese sostenute per il trasferimento alla seconda struttura messa a loro disposizione dal tour operator”.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale rigettava la domanda proposta dagli attori nei confronti dell’agenzia di viaggi, condannano gli attori al pagamento delle spese processuali.