Va osservato che già da molti anni i Tribunali hanno riconosciuto la possibilità di ottenere il risarcimento di questa tipologia di danno.
Inoltre, a partire dal 2011, è entrato il vigore il Codice del Turismo, il cui art. 47 prevede espressamente il riconoscimento del danno da vacanza rovinata, nel caso in cui si siano verificati degli spiacevoli inconvenienti nel corso della vacanza prenotata attraverso un’agenzia di viaggi (si pensi all’ipotesi in cui l’albergo fosse notevolmente diverso rispetto a quello che si credeva di aver prenotato, a quella in cui le condizioni di viaggio siano cambiate nel giro di poco tempo, a quella dello smarrimento del bagaglio o, ancora, a quella in cui i servizi offerti siano stati decisamente inferiori rispetto a quelli promessi al momento della prenotazione).
In sintesi, si tratta di tutte le ipotesi in cui il turista non abbia potuto godersi il viaggio a causa degli inconvenienti e dei disservizi che si sono verificati.
Tali situazioni, infatti, provocano un danno al turista, che si vede rovinato quello che, in base a quanto promesso dall’agenzia di viaggi, doveva essere un momento di svago e di piacere.
Quando il viaggiatore subisce un danno da vacanza rovinata, egli avrà diritto a chiedere il risarcimento del danno.
Si è già detto che i Tribunali italiani riconoscevano la risarcibilità di questo danno anche prima dell’entrata in vigore del codice del Turismo.
In particolare, nelle sentenze emanate su quest’argomento, i giudici parlano di “emotional distress”: si tratta di un’espressione con cui si indica un danno morale che è rappresentato da uno stato di delusione e di stress, causato dal fatto di non aver potuto godersi la vacanza prenotata.
Come anticipato, dunque, se il viaggiatore subisce un danno da vacanza rovinata, egli ha diritto al risarcimento del danno.
Il danno risarcibile, in particolare, consiste sia nel “danno patrimoniale” (cioè la perdita economica subita dal viaggiatore, che può essere stato costretto a sostenere delle spese a causa degli inconvenienti che si sono verificati nel corso della vacanza), sia nel “danno non patrimoniale” (vale a dire, la delusione, lo stress, e la perdita di un’occasione di svago e tranquillità).
In ogni caso, per ottenere il risarcimento, è necessario che il danno sia di una certa entità, in quanto piccoli inconvenienti possono succedere e devono essere tollerati, senza poter pretendere alcun tipo di risarcimento.
Ma cosa fare, in concreto, per chiedere il risarcimento?
Il turista danneggiato dovrà, già nel luogo della vacanza, fare le proprie contestazioni al responsabile della struttura (hotel o villaggio turistico che sia) e, una volta tornato a casa, dovrà inviare una lettera di reclamo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Dopo aver mandato il reclamo, il turista potrà rivolgersi al Tribunale per chiedere il risarcimento ma ciò dovrà avvenire nel termine massimo di tre anni da quando lo stesso è tornato dal viaggio.
Questo termine, tuttavia, si riduce ad un anno quando il turista afferma di aver subito un danno non alla propria persona ma solo a determinati oggetti.
Per quanto riguarda, invece, la quantificazione del danno da vacanza rovinata, il giudice, in mancanza di elementi che consentano di determinare il danno in una certa somma, dovrà decidere l’ammontare in via equitativa (ciò significa che il giudice riconoscerà al turista la somma che ritiene giusta ed equa).
Infine, va precisato che anche i giudici europei si sono pronunciati in merito alla risarcibilità di questo danno, affermando che lo stesso è risarcibile quando il volo venga cancellato e, quindi, il turista non riesca nemmeno a partire oppure quando il turista sia stato costretto ad imbarcarsi su un altro volo, in una data diversa rispetto a quella prenotata.