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Articolo 93 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Mancato o inesatto adempimento

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 93 Codice del consumo

Articolo abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79

[1. Fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento e’ stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.

2. L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi e’ comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.]

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